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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20558/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Tra un committente e un appaltatore era stato stipulato un contratto di appalto per la ristrutturazione di un complesso immobiliare. Durante l'esecuzione sorse una controversia, soprattutto sui massetti in cemento e sul ritardo nei lavori. In arbitrato il collegio, sulla base di c.t.u. e senza ammettere prove orali, dichiarò risolto di diritto il contratto, condannò l'appaltatore a penale da ritardo e a ulteriori danni, e liquidò varie poste economiche in compensazione con i corrispettivi ancora dovuti. L'appaltatore impugnò il lodo davanti alla Corte d'appello e poi in Cassazione con otto motivi: 1) omessa pronuncia/carenza di motivazione sulla dedotta irregolare costituzione del collegio arbitrale; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla nomina dell'arbitro di parte; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sul primo motivo di impugnazione del lodo; 4) violazione delle norme sull'appalto e sulla diffida ad adempiere, per la risoluzione ex art. 1662 c.c.; 5) erronea affermazione della colpevolezza del ritardo e della debenza della penale, anche in relazione alle pratiche edilizie; 6) erroneo diniego di riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c.; 7) omessa pronuncia sulla dedotta novità/tardività della domanda di ulteriori danni; 8) nullità della sentenza per motivazione apparente sul rigetto dell'eccezione di omessa tempestiva denuncia dei vizi di opere diverse dai massetti. La committente resistette e propose ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'appaltatore. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla regolare costituzione del collegio arbitrale, alla motivazione del lodo, alla risoluzione del contratto per la diffida, alla penale da ritardo, alla riduzione della penale, alla domanda di danni ulteriori e all'eccezione di tardiva denuncia dei vizi. In particolare, ha affermato che nel giudizio di impugnazione del lodo il ricorrente non aveva effettivamente censurato la composizione del collegio arbitrale, ma solo l'omessa pronuncia/carenza di motivazione sul punto; che il lodo era motivato sul tema; che la risoluzione ex art. 1662 c.c. era corretta perché riguardava difetti eliminabili in corso d'opera e un obbligo contrattuale non novativo; che il ritardo era stato accertato in fatto sulla base della c.t.u.; che la valutazione sull'eccessività della penale era di merito e non sindacabile; che la domanda di danni ulteriori non era nuova, essendo già stata proposta nell'atto introduttivo arbitrale; e che per i vizi diversi dai massetti mancava in concreto l'ultimazione/consegna necessaria per far decorrere il termine di denuncia. Il ricorso incidentale condizionato della committente è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1662 c.c.

    diffida ex art. 1662 c.c. e risoluzione di diritto

    La norma è qualificata come rimedio speciale dell'appalto: consente al committente, se durante l'esecuzione emergono difetti eliminabili, di assegnare un termine all'appaltatore; se il termine decorre inutilmente, il contratto si risolve di diritto e può essere chiesto il risarcimento dei danni.

  • art. 1453 c.c.

    in riferimento agli artt. 1453 e 1454 c.c.

    Richiamato solo come disciplina generale della risoluzione per inadempimento, distinta dal rimedio speciale dell'art. 1662 c.c.

  • art. 1454 c.c.

    intimava ... ai sensi ... dell'art. 1454 c.c.

    Usato dalla committente in via subordinata quale diffida ad adempiere; la Corte ha ritenuto che la risoluzione fosse comunque legittima.

  • art. 1671 c.c.

    con riferimento all'art. 1671 c.c.

    Citato dal ricorrente nel motivo sulla risoluzione, ma non è stato ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 1382 c.c.

    La penale pattuita per il ritardo è stata confermata; il suo importo è stato ritenuto valutabile alla luce dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'interesse del creditore.

  • art. 1384 c.c.

    La riduzione equitativa è rimessa al giudice di merito e richiede la valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento e della concreta incidenza dell'inadempimento.

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla penale e sul ritardo, senza specifica autonoma regolazione nella ratio decidendi.

  • art. 1184 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla penale e sul ritardo, senza specifica autonoma regolazione nella ratio decidendi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla penale e sul ritardo, nell'ambito dell'inadempimento dell'appaltatore.

  • art. 1667 c.c.

    azione di garanzia proposta ai sensi dell'art. 1667 c.c.

    Per i vizi/difformità diversi dai massetti, il termine di denuncia non decorre se non vi sono ultimazione, verifica e accettazione dell'opera; l'eccezione di decadenza deve essere provata da chi la solleva.

  • art. 823, n. 5, c.p.c.

    La motivazione del lodo è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico; il vizio sussiste solo se manca del tutto o è radicalmente incomprensibile.

  • art. 829 c.p.c.

    È richiamato come base delle impugnazioni per nullità del lodo; la Corte precisa che non ogni doglianza sulla domanda o sul merito integra una causa di nullità.

  • art. 829, primo comma, n. 2, c.p.c.

    Invocato per la dedotta irregolare costituzione del collegio arbitrale, ma la Corte ritiene che nel ricorso originario fosse in realtà lamentata l'omessa pronuncia/carenza di motivazione.

  • art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Applicabile solo quando la motivazione del lodo manchi del tutto o sia talmente carente da impedire di comprendere la decisione.

  • art. 829, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulle pratiche edilizie e sul ritardo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o comunque non correlata alla ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è esclusa quando il giudice si sia pronunciato sul punto oppure quando la censura non sia stata effettivamente dedotta nei termini prospettati.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è motivata in modo sufficiente quando affronta la questione e richiama la motivazione del lodo; non ricorre motivazione apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Usato come parametro della motivazione apparente, ritenuto non violato.

  • art. 816-bis c.p.c.

    Nel giudizio arbitrale le parti possono modificare/ampliare le domande nel rispetto del contraddittorio; il giudice arbitrale può disciplinare il procedimento in modo opportuno.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato come termine di paragone, ma non applicato rigidamente all'arbitrato rituale se non pattiziamente richiamato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Solo per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato, insieme agli artt. 1175 e 1375 c.c., per affermare che anche nella fase esecutiva del contratto operano solidarietà, correttezza e buona fede.

  • art. 1175 c.c.

    Concorre a fondare il criterio di valutazione della penale e dell'inadempimento nella fase attuativa del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    Concorre a fondare il criterio di valutazione della penale e dell'inadempimento nella fase attuativa del rapporto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo, la censura va letta in base al contenuto effettivo dell'atto: se la parte deduce omessa pronuncia o carenza di motivazione, non può poi trasformare la doglianza in contestazione della validità della nomina degli arbitri.
  • Il vizio di motivazione del lodo arbitrale è ravvisabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così carente o contraddittoria da non consentire di comprendere la ratio decidendi; un rinvio o richiamo a una motivazione esterna può essere sufficiente se rende intellegibile la decisione.
  • Nell'appalto, l'art. 1662 c.c. opera come rimedio speciale durante l'esecuzione: se emergono difetti eliminabili in corso d'opera, il committente può intimare la correzione entro un termine congruo e, se l'appaltatore non vi provvede, ottenere la risoluzione di diritto e il risarcimento.
  • La qualificazione di un accordo successivo tra le parti come novativo non può essere affermata se dal contenuto del verbale o dell'intesa emerge solo la specificazione di un obbligo già insito nel rapporto originario.
  • La valutazione della penale ex art. 1384 c.c. è rimessa al giudice di merito e si fonda sull'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'interesse del creditore, da apprezzare anche alla luce della fase esecutiva del rapporto e dei principi di correttezza e buona fede.
  • Nel giudizio arbitrale rituale, salvo diverso vincolo pattizio, non si applicano rigidamente le preclusioni dell'art. 183 c.p.c.: la domanda originaria può essere modificata o ampliata purché resti entro i limiti della clausola compromissoria e sia rispettato il contraddittorio.
  • Per i vizi e le difformità dell'opera ex art. 1667 c.c., l'eccezione di decadenza va provata da chi la solleva e presuppone, in concreto, che l'opera sia stata ultimata, consegnata e accettata, così da far decorrere il termine di denuncia.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoArbitratoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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