Cassazione Civile, Ordinanza n. 02686/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione di alcuni dipendenti addetti a un’unità produttiva romana nell’ambito di una procedura di CIGS a zero ore. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima la sospensione perché la comunicazione di avvio della procedura non indicava in modo adeguato i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, né le ragioni dell’omessa applicazione della rotazione, e non dimostrava in modo sufficiente la pretesa infungibilità delle mansioni o la cessazione effettiva dell’attività del sito. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1, commi 7 e 8, l. n. 223/1991, dell’art. 5, commi 4 e 5, l. n. 164/1975, del d.m. n. 31826/2002 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che, trattandosi di cessazione di attività dell’unità produttiva, non vi fosse obbligo di indicare criteri di rotazione o criteri alternativi e che l’interpretazione della lettera di avvio fosse stata errata; ha inoltre valorizzato il successivo decreto ministeriale di autorizzazione della CIGS e l’accordo del 30 maggio 2013. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., ritenendo che la decisione d’appello fosse astratta e non calibrata sulla specifica ipotesi di CIGS per cessazione di attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione apparente, perché la sentenza impugnata rendeva comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Nel merito ha affermato che, anche in ipotesi di CIGS connessa a cessazione di attività o trasferimento dell’attività, la comunicazione iniziale deve comunque indicare in modo completo i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, le ragioni dell’eventuale mancata rotazione e gli elementi necessari a verificare la fungibilità delle mansioni e l’effettiva autonomia dell’unità produttiva. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato, con valutazioni di merito non sindacabili, la carenza di adeguata motivazione sulla infungibilità e la mancata prova della reale cessazione dell’attività, anche alla luce della previsione di rotazione contenuta in un successivo accordo. La società è stata condannata alle spese e agli oneri processuali conseguenti.
Norme richiamate
art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223/1991
impone, nella procedura di CIGS, la specificazione nella comunicazione sindacale dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e, se non si applica la rotazione, delle ragioni tecniche e organizzative che lo giustificano; la mancata specificazione incide sulla legittimità della procedura
art. 5, commi 4 e 5, L. n. 164/1975
resta applicabile, insieme agli obblighi informativi della legge n. 223/1991, anche nelle ipotesi in cui si invochi la cessazione di attività
d.m. n. 31826 del 18 dicembre 2002
non è interpretato come idoneo ad abrogare implicitamente la disciplina legale sugli obblighi di comunicazione e di rotazione
l’interpretazione della comunicazione di avvio va effettuata secondo i canoni ermeneutici, senza violarli, valutando il testo complessivo dell’atto
il vizio di motivazione apparente sussiste solo se manca l’esplicitazione del percorso logico-giuridico e il fondamento della decisione non sia percepibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
indica il rito camerale seguito in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nella procedura di CIGS la comunicazione iniziale alle organizzazioni sindacali deve contenere indicazioni specifiche e verificabili sui criteri di scelta dei lavoratori da sospendere; una formula generica non soddisfa l’obbligo legale.
- Se il datore di lavoro intende escludere la rotazione, deve indicare in modo espresso e puntuale le ragioni tecnico-organizzative che la impediscono e, in alternativa, i criteri che consentano di individuare univocamente i lavoratori sospesi.
- L’obbligo informativo e la disciplina della rotazione non vengono meno solo perché il datore prospetti la cessazione dell’attività di una sede o di un’unità produttiva: occorre comunque verificare autonomia dell’unità, effettiva cessazione e non trasferimento dell’attività, oltre alla fungibilità delle mansioni.
- La mancanza di specificazione dei criteri di scelta o delle ragioni dell’omessa rotazione determina l’inefficacia del provvedimento aziendale e legittima la tutela giudiziale dei lavoratori interessati.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice; non basta la mera sintesi o concisione della motivazione se il percorso argomentativo è ricostruibile.
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