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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22052/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di trascrizione di una scrittura privata del 18 giugno 1998, con la quale due soggetti assumevano di aver acquistato, rispettivamente, la nuda proprietà e l'usufrutto di un immobile. La società convenuta resistette deducendo la simulazione assoluta della compravendita e propose domanda riconvenzionale di rilascio del bene e di pagamento di un'indennità per l'occupazione. Il tribunale accolse la riconvenzionale, dichiarò la simulazione assoluta e respinse la domanda principale; la corte d'appello confermò la decisione. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che la domanda riconvenzionale non avrebbe potuto essere accolta perché l'autorizzazione a stare in giudizio della società, assoggettata a misure di prevenzione, sarebbe stata inizialmente irregolare e la successiva autorizzazione non avrebbe potuto sanare le decadenze già maturate; 2) e 3) violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la corte territoriale aveva dichiarato carenti di specificità i motivi di appello con cui si contestavano l'ammissibilità della prova testimoniale in tema di simulazione ex art. 1417 c.c. e la condanna all'indennità di occupazione, assumendo che l'immobile fosse stato utilizzato solo dal marito e non dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la successiva autorizzazione rilasciata dal Presidente della Sezione misure di prevenzione ha efficacia sanante ex tunc e che la regolarizzazione del difetto di autorizzazione opera anche oltre le decadenze processuali. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità, osservando che la ricorrente non aveva trascritto né riprodotto i motivi di appello e non aveva indicato puntualmente le norme asseritamente violate, così impedendo il sindacato di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa della parte intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    Il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve promuovere la sanatoria assegnando un termine per la regolarizzazione; la sanatoria ha efficacia ex tunc e non è impedita dalle preclusioni o decadenze maturate medio tempore.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico le violazioni di legge o i vizi denunciati e confrontarsi con la motivazione impugnata; la mera riproposizione del dissenso sul merito non è sufficiente.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate e di raffrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma o dei passaggi decisivi.

  • art. 1417 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti alla prova testimoniale nella simulazione, ma la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può essere sanato anche in grado d'appello o in cassazione, con effetti retroattivi ex tunc, senza che rilevino le decadenze processuali maturate prima della regolarizzazione.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente e specifico: occorre indicare la norma violata, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura che si limiti a lamentare una diversa valutazione del merito o a riproporre genericamente le argomentazioni di appello è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibili i motivi di gravame per difetto di specificità, in cassazione il ricorrente deve riportare o almeno sintetizzare in modo intelligibile i motivi d'appello per consentire il controllo sulla correttezza della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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