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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35358/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di liberazione condizionale per mancata dimostrazione del ravvedimento. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 176 c.p. e 16-nonies d.l. 15/1/1991 n.8 (conv. L. 15/3/1991 n.82), sostenendo che il Tribunale avesse riconosciuto i presupposti normativi ma contraddittoriamente rifiutato il beneficio per l'assenza di prova del ravvedimento e per la mancata valutazione degli elementi positivi (collaborazione ultraquinquennale, interruzione dei legami con la criminalità organizzata, attività lavorativa saltuaria, liberazione anticipata e regime domiciliare, rispetto delle regole). Il ricorrente contestava inoltre che la pendenza del procedimento per bancarotta fosse ostativa, rilevando che tale procedimento risultava definito ex artt. 444 ss. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha dato rilievo all'ambiguità della collaborazione resa dal GIGLIO (in particolare rispetto al procedimento c.d. Aemilia-bis e alla condanna del 19/7/2017 per trasferimento fraudolento di valori), elementi che ostano a dimostrare il sicuro ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale. La Corte ha inoltre chiarito la distinzione tra misure alternative alla detenzione (per le quali è sufficiente l'inizio proficuo del percorso risocializzante) e la liberazione condizionale (per la quale è richiesto il sicuro ravvedimento e l'avvenuta emenda). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    Richiamato come normativa rilevante per la liberazione condizionale; la Corte conferma che la liberazione condizionale richiede il sicuro ravvedimento come presupposto inderogabile.

  • art. 16-nonies, d.l. 15/1/1991 n.8 conv. L. 15/3/1991 n.82

    Nei confronti dei collaboratori di giustizia il requisito del ravvedimento non può essere presunto automaticamente per la sola collaborazione o per l'assenza di collegamenti persistenti con la criminalità organizzata: occorrono ulteriori elementi specifici, di qualsiasi natura, che dimostrino in positivo (anche in termini di ragionevole probabilità, secondo la giurisprudenza) l'effettiva sussistenza del ravvedimento.

  • art. 7 legge n.203/1991

    Norma richiamata nei fatti come aggravante applicata in sede di condanna penale; nella vicenda emerge che la presenza di condanne con aggravanti può incidere sulla valutazione complessiva del percorso di ravvedimento.

  • art. 8 legge n.203/1991

    Riferita nei fatti come speciale attenuante non riconosciuta nel procedimento menzionato; l'assenza di tale attenuante nella sentenza di merito è stata considerata indice della problematicità della collaborazione.

  • artt. 444 ss. cod. proc. pen.

    Citati dal ricorrente per sostenere che il procedimento per bancarotta era stato definito con formula concordata; la Corte osserva che la pendenza o la definizione di procedimenti può comunque incidere sulla valutazione del ravvedimento, ma la valutazione della loro incidenza è rimessa al giudice del merito.

Massime di principio

  • Per i collaboratori di giustizia la sola collaborazione e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata non bastano a dimostrare il ravvedimento necessario per la liberazione condizionale.
  • La liberazione condizionale richiede il 'sicuro ravvedimento' (certezza dell'emenda e del reinserimento sociale), standard più elevato rispetto alle misure alternative alla detenzione, per le quali è sufficiente l'inizio proficuo del percorso risocializzante.
  • Il giudice deve valutare elementi concreti e specifici (coerenza e continuità della collaborazione in tutti i procedimenti, assenza di comportamenti contraddittori o di condanne recenti, attività lavorativa stabile, impegno in forme concrete di riparazione sociale) per ritenere integrato il requisito del ravvedimento.
  • La presenza di atti processuali negativi o di condanne in taluni procedimenti collegati può compromettere la valutazione del ravvedimento; analogamente, l'esistenza di procedimenti pendenti, anche se formalmente definiti con strumenti conciliativi, richiede valutazione cautelativa.
  • In sede di impugnazione, il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con il nucleo decisorio della motivazione del giudice di merito: censure generiche sulla valutazione pacificamente compiuta dal giudice risultano inammissibili o infondate.
  • Quando si mira a ottenere benefici che estinguono la pena (es. liberazione condizionale) è necessario documentare con elementi probatori convincenti il raggiungimento del criterio soggettivo richiesto; per misure progressive alternative può essere sufficiente dimostrare un percorso in atto.

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