Sentenza n. 26/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del precetto ed ingiunzione fiscale per oneri concessori e costi di costruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di precetto del 13 marzo 2014 e ordinanza-ingiunzione del 5 marzo 2013 per il pagamento di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha riproposto davanti al giudice amministrativo, dopo una precedente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la domanda di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910 e del successivo atto di precetto, relativi al mancato pagamento di euro 16.352,85 per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione connessi al permesso di costruire n. 2 del 21 gennaio 2008. Ha dedotto l'irritualità della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, notificata presso la sede legale della società a mani di un soggetto indicato come Pasquale Siclari, nonché l'illegittimità della procedura di riscossione e l'insussistenza dell'obbligo contributivo, sostenendo che l'attività edilizia non era stata completata per cause non imputabili alla ricorrente. Ha inoltre formulato una domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia, ritenendo che anche l'ordinanza-ingiunzione relativa a oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione rientri nella materia urbanistico-edilizia devoluta al giudice amministrativo dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., senza distinzione tra la fase di accertamento dell'obbligazione contributiva e quella successiva di ingiunzione e riscossione. Nel merito ha respinto la censura sulla notificazione, rilevando che l'ordinanza era stata notificata presso la sede legale della società a mani del soggetto indicato. Ha poi escluso l'illegittimità della pretesa contributiva: la determinazione degli oneri di urbanizzazione non richiede una motivazione particolare né la verifica puntuale delle opere realizzate o da realizzare, poiché gli oneri sono collegati al rilascio del titolo edilizio e prescindono sia dall'utilità concretamente ricavata dal privato sia dalle spese effettive per le opere di urbanizzazione. Poiché il permesso di costruire era stato rilasciato, le difficoltà o l'incompleta realizzazione dell'intervento non incidevano sull'obbligo di pagamento. Il TAR ha inoltre ritenuto gli atti conformi al R.D. n. 639/1910 e al d.P.R. n. 380/2001. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, non essendo stata accertata l'illegittimità degli atti impugnati, mancava un presupposto necessario della responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Le controversie aventi ad oggetto gli atti ed i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche le controversie sull'ingiunzione di pagamento di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione, senza distinzione tra fase di accertamento e fase di riscossione.
art. 2 R.D. n. 639/1910
La forma dell'ordinanza-ingiunzione adottata ai sensi della disciplina sulla riscossione delle entrate patrimoniali non sottrae la controversia alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistico-edilizia.
art. 3 R.D. n. 639/1910
La disciplina dell'ingiunzione fiscale non introduce deroghe alle norme sulla giurisdizione applicabili alla materia urbanistica ed edilizia.
Gli atti di riscossione degli oneri concessori sono stati ritenuti conformi alla disciplina edilizia applicabile.
L'assenza di un accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo esclude, nel caso esaminato, l'integrazione del presupposto per la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- La controversia relativa a un'ordinanza-ingiunzione per oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., anche quando l'ingiunzione sia adottata nella forma prevista dal R.D. n. 639/1910.
- Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione al rilascio del permesso di costruire e la loro determinazione non richiede una puntuale verifica delle opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, né dipende dall'utilità concretamente ritratta dal privato o dalle spese effettivamente sostenute dall'amministrazione.
- La mancata o incompleta realizzazione dell'intervento edilizio, quando non risulti intervenuta la decadenza del titolo o la rinuncia allo stesso, non esclude di per sé l'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione connessi al permesso di costruire rilasciato.
- La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione non può essere accolta quando manchi l'accertamento dell'illegittimità delle determinazioni amministrative, quale presupposto necessario della responsabilità ex art. 2043 c.c.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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