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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22522/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la ristrutturazione e il completamento di un ospedale. L'appaltatore, anche quale mandataria dell'ATI esecutrice, aveva iscritto tre riserve nel corso dei lavori, chiedendo il ristoro di maggiori oneri, costi e danni. Con la riserva n. 1 deduceva che l'anomalo andamento dei lavori dipendesse dalla difformità tra progetto e stato reale dei luoghi, in particolare del sottosuolo e delle fondazioni, e dal ritardo nella predisposizione e approvazione di due perizie di variante; sosteneva che la stazione appaltante avrebbe violato i doveri di buona fede, correttezza e cooperazione, anche omettendo di sospendere i lavori nelle more delle varianti. Con la riserva n. 3 lamentava che il ritardo nella consegna di alcune aree, dovuto al protrarsi delle procedure espropriative, avesse determinato maggiori costi di trasporto e l'impossibilità di stoccare e riutilizzare materiali di scavo; censurava inoltre l'applicazione della disciplina sulla consegna tardiva/frazionata dei lavori e chiedeva il risarcimento dei danni. Con la riserva n. 7 chiedeva il ristoro dei danni derivanti da sospensioni dei lavori disposte in relazione al sequestro di un impianto di depurazione, ritenendole illegittime perché non riconducibili alle ipotesi consentite dal capitolato generale. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: con il primo ha dedotto, per le riserve n. 1 e n. 3, omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme in tema di consegna dei lavori e responsabilità della stazione appaltante; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme regolamentari e contrattuali sulle sospensioni dei lavori, sostenendo l'inderogabilità del capitolato generale e l'illegittimità delle sospensioni disposte dalla committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla riserva n. 1 perché, pur richiamando atti, documenti e risultanze istruttorie, la ricorrente non aveva specificamente illustrato il fatto storico decisivo asseritamente omesso né il nesso tra tale omissione e la decisione sfavorevole. Quanto alla riserva n. 3, ha ritenuto corretta la regola secondo cui, in caso di consegna tardiva o frazionata dei lavori, la tutela dell'appaltatore è quella speciale del recesso prevista dalla disciplina applicabile ratione temporis; se l'impresa non propone l'istanza di recesso e accetta la consegna tardiva, non può poi pretendere il risarcimento dei danni da ritardo, potendo al più ottenere un prolungamento del termine. La Corte ha precisato che la disciplina sopravvenuta richiamata dalla sentenza impugnata non era applicabile al contratto stipulato prima della sua entrata in vigore, ma ha comunque confermato il principio di diritto sostanzialmente richiamato dal giudice di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibili le ulteriori censure sulla riserva n. 3 per sopravvenuta carenza di interesse, poiché una delle rationes decidendi restava comunque idonea a sorreggere la decisione. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: la disciplina invocata dal ricorrente non era applicabile al contratto in questione e, in ogni caso, il capitolato speciale prevedeva espressamente la facoltà della committente di sospendere i lavori senza compensi o indennizzi. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio ricorre solo se è dedotto l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non bastano argomentazioni difensive, domande, eccezioni, motivi di appello o singole risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto è stato invocato rispetto alle norme sulla consegna dei lavori e sulle sospensioni.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non indica con specificità il contenuto della censura e i profili di decisività del fatto omesso.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità della stazione appaltante per inadempimento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno, ma senza superare il difetto di prova del pregiudizio dedotto.

  • art. 129 d.P.R. n. 554 del 1999

    La Corte ne ha escluso l'applicabilità ratione temporis al contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del regolamento; ha comunque ribadito il principio della tutela speciale dell'appaltatore mediante facoltà di recesso in caso di consegna tardiva.

  • art. 232, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999

    Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore

    Le norme regolamentari che incidono sul contenuto delle obbligazioni contrattuali non si applicano ai contratti già stipulati prima della loro entrata in vigore.

  • art. 231 d.P.R. n. 554 del 1999

    Richiamato per indicare il regime transitorio di vigenza della disciplina previgente.

  • art. 10, comma 8, d.P.R. n. 1063 del 1962

    Se la consegna non avvenga, nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto... Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

    In caso di mancata o tardiva consegna imputabile all'amministrazione, il rimedio tipico è l'istanza di recesso; se l'impresa non la propone e accetta la consegna tardiva, non può pretendere ulteriori risarcimenti per il ritardo.

  • art. 129, comma 8, d.P.R. n. 554 del 1999

    Sostanzialmente riproduttivo della disciplina previgente sulla mancata o tardiva consegna dei lavori.

  • art. 1453 c.c.

    La disciplina speciale sulla consegna tardiva esclude che l'appaltatore possa risolvere il rapporto secondo le regole generali dell'inadempimento.

  • art. 1454 c.c.

    La disciplina speciale sulla consegna tardiva esclude l'utilizzo della diffida ad adempiere come rimedio per il ritardo nella consegna dei lavori.

  • art. 1 d.m. n. 145 del 2000

    Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale

    La Corte ha escluso l'applicabilità del decreto al contratto in esame perché successivo; ha inoltre precisato che, per il contratto regolato dal precedente capitolato, le clausole del capitolato speciale operano nei limiti del rinvio pattizio.

  • art. 24 d.m. n. 145 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le sospensioni sono legittime solo in presenza dei presupposti tipizzati, ma la Corte ha escluso che tale disciplina si applicasse al caso.

  • art. 25 d.m. n. 145 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla sospensione dei lavori; la Corte non ne ha fatto applicazione per ragioni di regime temporale.

  • art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto

    il Committente ha la facoltà di ordinare, attraverso la Direzione dei Lavori, la completa o parziale sospensione dei lavori, ove lo ritenga insindacabilmente opportuno ... La sospensione eventualmente disposta non dà diritto all'Appaltatore ad alcun compenso o indennizzo

    La Corte ha ritenuto legittime le sospensioni ordinate dalla committente sulla base della clausola contrattuale espressa, che escludeva ogni compenso o indennizzo all'appaltatore.

  • art. 3, comma 5, l. n. 109 del 1994

    Richiamato come base del capitolato generale di appalto, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile la mera mancata valutazione di argomentazioni difensive, documenti, testimonianze o singoli passaggi motivazionali.
  • In presenza di una disciplina speciale sulla mancata o tardiva consegna dei lavori, il rimedio tipico dell'appaltatore è la facoltà di recesso prevista dalla normativa applicabile; se l'impresa non esercita tale facoltà e accetta la consegna tardiva, non può poi domandare il risarcimento dei danni da ritardo secondo le regole generali.
  • La consegna frazionata dei lavori, quando prevista o consentita dal contratto, resta pur sempre una modalità di esecuzione della consegna: se avviene in modo tardivo o irregolare rispetto alla disciplina applicabile, opera la tutela speciale prevista per la mancata consegna.
  • Le norme regolamentari o ministeriali sui contratti pubblici non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore quando incidono sul contenuto delle obbligazioni contrattuali; occorre sempre verificare il regime transitorio.
  • Se il capitolato speciale attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di sospendere i lavori senza compensi o indennizzi, tale clausola contrattuale può fondare la legittimità della sospensione nei limiti del rinvio pattizio applicabile al contratto concreto.
  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, è necessario censurarle tutte; la mancata impugnazione di una ratio sufficiente rende il ricorso inammissibile o comunque privo di interesse alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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