Cassazione Penale, Sentenza n. 33406/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale di Monza e dalla Corte d'appello di Milano per concorso in rapina e lesioni personali, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge per l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta, formulata dal procuratore speciale nelle conclusioni del giudizio di secondo grado, di conversione della pena nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello non avesse considerato la richiesta né la documentazione prodotta. La Corte di cassazione ha rilevato, tuttavia, che la sentenza impugnata conteneva una motivazione espressa: la richiesta era stata proposta per la prima volta in appello, quando avrebbe dovuto essere avanzata già in primo grado, e il giudice di primo grado aveva comunque valutato d'ufficio l'applicabilità delle pene sostitutive, escludendola con motivazione logica e puntuale. La difesa non si era confrontata con tali argomentazioni né aveva contestato in appello la valutazione del primo giudice; inoltre, la richiesta era stata introdotta soltanto nelle conclusioni d'appello, in violazione del principio devolutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha escluso che vi fosse omessa motivazione sulla pena sostitutiva, poiché la Corte d'appello aveva esaminato espressamente la questione, ritenendo tardiva la richiesta e comunque condividendo la valutazione negativa già compiuta dal primo giudice. Ha inoltre ribadito che le questioni relative a statuizioni non devolute al giudice d'appello mediante specifico motivo non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, essendo intervenuto il giudicato interno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del concorso di persone nei reati contestati.
Richiamato per la contestazione del delitto di rapina aggravata.
Richiamato per la contestazione del delitto di lesioni personali.
Richiamato quale disposizione relativa alle circostanze aggravanti delle lesioni.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per delimitare la riproduzione del motivo di ricorso ai fini della motivazione.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che denunci l'omessa motivazione su una questione senza confrontarsi con la motivazione espressamente resa dal giudice di merito sul medesimo punto.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva proposta per la prima volta nelle conclusioni del giudizio d'appello, quando avrebbe dovuto essere formulata già in primo grado, è tardiva e non può eludere il principio devolutivo.
- Quando il giudice di primo grado ha valutato d'ufficio l'applicabilità di una pena sostitutiva escludendola con motivazione puntuale, la parte deve contestare specificamente tale statuizione con l'atto d'appello; non è sufficiente riproporre la richiesta soltanto nelle conclusioni.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo concernente una statuizione del giudice di primo grado non devoluta al giudice d'appello mediante uno specifico motivo, poiché su tale punto si forma il giudicato interno.
- La mancata contestazione della ricostruzione dei motivi d'appello operata nella sentenza impugnata impedisce di sostenere efficacemente in cassazione che la questione sia stata devoluta al giudice di secondo grado.
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