Cassazione Civile, Ordinanza n. 04627/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un geometra aveva chiesto l’ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito professionale per compensi asseritamente dovuti per attività di progettazione di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato produttivo, partecipazione a conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione; il Tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo non provati il conferimento dell’incarico, l’effettivo svolgimento delle prestazioni e la riconducibilità documentale e testimoniale dei fatti costitutivi del credito. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 163 c.p.c., 99 l. fall. e 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato i documenti prodotti come sostitutivi delle allegazioni anziché come meri supporti probatori e avrebbe omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie; 2) violazione degli artt. 244 c.p.c., 2715 e 2712 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo l’erroneo diniego della prova testimoniale e documentale; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., assumendo che il Tribunale non avesse considerato la cofirma di un ingegnere su un progetto e avesse errato nella ripartizione dell’onere della prova in tema di inadempimento contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a un riesame del merito della documentazione e non individuasse una reale omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.; che il secondo motivo contestasse solo la valutazione di non decisività e genericità delle prove testimoniali, censura non scrutinabile in sede di legittimità; e che il terzo motivo postulasse un fatto (la cofirma dell’ingegnere) che il Tribunale aveva accertato come non provato, sicché anche qui si chiedeva un nuovo esame del fatto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del privilegio invocato dal professionista per il credito professionale insinuato al passivo
invocato dal ricorrente per sostenere la corretta allegazione dei fatti e il ruolo dei documenti prodotti
richiamato in relazione all’opposizione allo stato passivo e alla dedotta correttezza del ricorso introduttivo
il vizio di omessa pronuncia è stato ritenuto solo evocato ma non adeguatamente sviluppato; la censura è stata qualificata come richiesta di riesame del merito
richiamato dal ricorrente per contestare il diniego della prova testimoniale
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale amministrativa
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale e alle riproduzioni/meccanismi probatori
richiamato dal ricorrente quale parametro della valutazione della prova
richiamato dal ricorrente quale parametro della valutazione della prova
richiamato in tema di ripartizione dell’onere della prova; la Corte non entra nel merito, perché la censura è dichiarata inammissibile
richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea applicazione delle regole sull’inadempimento contrattuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro formale dei motivi per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro formale per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio o della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede una specifica e chiara correlazione tra domanda o istanza e mancata decisione; non basta evocare la norma se il motivo si risolve nel contestare la valutazione del merito.
- La prova del credito professionale insinuato al passivo deve riguardare in modo puntuale sia il conferimento dell’incarico sia il concreto svolgimento delle prestazioni e la loro consistenza; documenti generici o non adeguatamente spiegati possono essere ritenuti inidonei.
- La mera produzione di documentazione, anche se ordinata cronologicamente o riunita in un fascicolo, non vale di per sé a provare i fatti costitutivi del credito se la parte non ne chiarisce la rilevanza probatoria.
- La censura relativa al mancato ammissione di prove testimoniali è inammissibile se non indica in modo specifico la decisività delle prove richieste e si limita a contestare la valutazione di genericità compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto allegato è stato già ritenuto non provato dal giudice di merito e il ricorso mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito.
- In presenza di contestazione sull’inadempimento o sull’esecuzione della prestazione, la ripartizione dell’onere probatorio non può essere utilmente censurata in cassazione se la doglianza è formulata in modo astratto ma poggia su un fatto non dimostrato in giudizio.
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