Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24225/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva proposto opposizione contro un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su ruoli asseritamente scaduti ed esecutivi, sostenendo che l'atto fosse illegittimo perché riferito non solo a crediti tributari, ma anche a crediti contributivi INPS e INAIL e a sanzioni per violazioni stradali. La CTP aveva respinto l'opposizione limitatamente ai crediti tributari e dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari; la CTR, invece, in appello, aveva annullato integralmente l'iscrizione ipotecaria. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla tardività dell'appello del contribuente ex art. 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 49 d.lgs. n. 546/1992 e 327 c.p.c. per mancato rilievo della tardività dell'impugnazione; 3) omesso esame/insufficiente motivazione sul fatto decisivo della tardività dell'appello; 4) violazione delle norme sulla giurisdizione quanto ai crediti non tributari; 5) violazione degli artt. 77 e 50 d.P.R. n. 602/1973 sulla necessità della intimazione di pagamento prima dell'ipoteca; 6) violazione degli artt. 77 d.P.R. n. 602/1973 e 17 d.lgs. n. 46/1999 sulla possibilità di iscrizione ipotecaria solo per tributi; 7) nullità per ultrapetizione/extrapetizione su questioni non controverse relative ai titoli posti a base dell'iscrizione e alla produzione documentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi, rilevando che dagli atti risultava la tardività della notifica dell'appello del contribuente. In particolare ha considerato la data di spedizione dell'appello al 28 marzo 2012, oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza di primo grado, e ha qualificato come errore materiale l'indicazione, nella sentenza impugnata, del 18 marzo 2012. La Corte ha inoltre osservato che la dedotta notificazione della sentenza di primo grado il 7 ottobre 2011 non era tale, trattandosi in realtà della comunicazione del dispositivo, e che comunque, se la sentenza fosse stata notificata, sarebbe decorso il termine breve. Rilevata la tardività dell'appello, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., perché il giudizio di appello non poteva essere proseguito. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia; la Corte, però, risolve la lite sul rilievo della tardività dell'appello e non sul merito dell'asserita violazione, ritenendo assorbite le altre doglianze.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i diversi vizi dedotti con i sette motivi di ricorso (error in procedendo, error in iudicando, omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme sulla giurisdizione).

  • art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'intempestività dell'appello nel processo tributario.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per proporre appello decorre dal deposito/pubblicazione della sentenza di primo grado; la Corte afferma che la notifica dell'appello del contribuente è avvenuta oltre tale termine.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma evocata nei motivi relativi all'iscrizione ipotecaria e alla sua disciplina, ma la Corte non decide nel merito perché assorbe i motivi dopo aver accertato la tardività dell'appello.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'affermazione della CTR circa la necessità della intimazione di pagamento prima dell'ipoteca; questione assorbita.

  • art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Richiamato per contestare la tesi della CTR sulla iscrivibilità dell'ipoteca solo per mancato pagamento di tributi; questione assorbita.

  • art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito; la Corte lo applica perché l'appello era tardivo.

  • Corte Cost. n. 297/2008

    Richiamata per affermare che il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla comunicazione del dispositivo.

  • Cass. n. 3372/2022

    Richiamata come precedente conforme sul decorso del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza.

  • Cass. n. 5946/2017

    Richiamata come precedente conforme sul decorso del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza.

  • Cass. n. 14297/2020

    Richiamata come precedente conforme sul decorso del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza.

  • Cass. n. 14281/2020

    Richiamata come precedente conforme sul decorso del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività dell'appello deve essere verificata in base alla data di spedizione/notificazione dell'atto di impugnazione rispetto al termine lungo decorrente dal deposito o pubblicazione della sentenza di primo grado; una data erroneamente indicata nel provvedimento può essere corretta come errore materiale quando gli atti dimostrino diversamente la reale spedizione.
  • La comunicazione del dispositivo della sentenza non equivale alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve o della sostituzione del termine lungo: il termine lungo decorre comunque dalla pubblicazione della sentenza.
  • Se l'impugnazione di primo grado risulta tardiva, la sentenza del giudice d'appello va cassata senza rinvio per improseguibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., quando la causa non poteva essere validamente trattata nel merito.
  • Quando è accertata una causa pregiudiziale assorbente che impedisce la prosecuzione del giudizio, i motivi ulteriori del ricorso restano assorbiti e non devono essere esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioEspropriazione forzata
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.