Cassazione Penale, Sentenza n. 18824/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale sostenendo che la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 fosse ormai abrogata dalla legge n. 134/2021 e pertanto la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 (fatto del 24/06/2018) doveva considerarsi prescritta; ha chiesto la declaratoria di prescrizione o, in subordine, la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 (art. 159, comma 2), secondo il principio della legge penale più favorevole e in conformità alla decisione delle Sezioni Unite del 12/12/2024. Di conseguenza la sospensione del decorso della prescrizione è stata correttamente applicata alla contravvenzione contestata (fatto del 24/06/2018), che non si è prescritta; la sentenza di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il comma 2, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione fino al dispositivo del grado successivo (per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi). La Corte ha ritenuto applicabile tale testo ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019.
legge n. 103/2017 (riforma Orlando)
art. 1, comma 11, lett. b.; art. 1, comma 15
Ha introdotto il secondo comma dell'art. 159 cod. pen. con la sospensione della prescrizione per i fatti commessi dopo il 03/08/2017; ritenuta complessivamente più favorevole all'imputato rispetto alle successive modifiche.
legge n. 3/2019 (riforma Bonafede)
art. 1, comma 1, lett. e)
Ha modificato la disciplina protraendo la sospensione dalla sentenza di primo grado fino all'esecutività della sentenza, ma con efficacia limitata ai reati commessi dal 01/01/2020 in poi; non ha abrogato espressamente la disciplina 2017 per i periodi anteriori.
legge n. 134/2021 (riforma Cartabia)
art. 2, comma 1, lett. a.
Ha abrogato il secondo comma dell'art. 159 cod. pen. nel testo della legge n. 3/2019 e ha introdotto art. 161-bis cod. pen. e art. 344-bis cod. proc. pen.; tuttavia le nuove disposizioni operano per i reati commessi a partire dal 01/01/2020 e non si applicano retroattivamente se risultano meno favorevoli.
Introdotto dalla legge n. 134/2021; stabilisce che la pronuncia della sentenza di primo grado determina la definitiva cessazione del decorso della prescrizione, applicabile ai reati commessi dal 01/01/2020 in poi.
Prevede l'improcedibilità dell'azione penale in caso di superamento dei termini nei giudizi di impugnazione; applicabile ai reati commessi dopo il 01/01/2020.
Contravvenzione contestata al ricorrente per il fatto del 24/06/2018; la Corte ha ritenuto che non si sia prescritta in ragione della sospensione prevista dall'art. 159 nel testo 2017.
art. 2, comma 4 cod. pen. (principio della legge penale più favorevole)
Il criterio utilizzato per individuare quale disciplina della prescrizione debba applicarsi ai reati commessi prima di successive riforme: si applica la legge complessivamente più favorevole all'imputato.
Massime di principio
- Determinare la data del fatto è essenziale: la disciplina della prescrizione applicabile dipende dall'intervallo temporale in cui il reato è stato commesso (es. 03/08/2017-31/12/2019 versus dal 01/01/2020).
- Applicare il principio della legge penale più favorevole in modo complessivo: valutare l'insieme delle modifiche alla prescrizione e non singole disposizioni isolate.
- Le abrogazioni o modifiche normative successive possono non colpire retroattivamente regimi più favorevoli; verificare l'efficacia temporale espressa dalle leggi e gli eventuali limiti di operatività.
- Seguire l'orientamento delle Sezioni Unite: in presenza di contrasto giurisprudenziale la decisione delle Sezioni Unite è vincolante per l'interpretazione uniforme della materia.
- Per valutare se si è verificata la prescrizione, calcolare concretamente i periodi di sospensione (es. termine per il deposito della motivazione, massimi previsti come 1 anno e 6 mesi) e confrontarli con la durata effettiva dei gradi di giudizio.
- Considerare che per i reati commessi dal 01/01/2020 possono trovare applicazione istituti diversi (es. art. 161-bis, art. 344-bis) che producono effetti differenti rispetto alla sola sospensione della prescrizione.
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