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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30442/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione della comunione ereditaria dei genitori, avente a oggetto un fabbricato, un’abitazione, un garage e terreni. Alcuni coeredi agirono per lo scioglimento della comunione e per il rendiconto dei frutti percepiti da chi aveva goduto esclusivamente dei beni. Il ricorrente, costituitosi nel giudizio di merito, non si oppose in linea di principio alla divisione ma domandò il rimborso di varie spese: costi per la costruzione di una falegnameria in sopraelevazione del fabbricato paterno, per la nuova copertura del fabbricato, per interventi di manutenzione sulla casa di Cuglieri, per la costruzione di una casa a S. Caterina di Pittinurri, oltre alle spese funebri e alle imposte di successione. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte il gravame limitatamente alle spese funebri, confermando per il resto il rigetto delle domande di rimborso, la condanna al pagamento dei frutti e la divisione secondo il progetto del CTU. Con il ricorso per cassazione venivano denunciati, in sintesi: 1) violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. e dell’art. 723 c.c., nonché omessa valutazione delle prove, per il riconoscimento del godimento esclusivo dei beni; 2) violazione degli artt. 723, 2935 e 2948 c.c. e omesso esame di documenti, per avere ritenuto prescritto il credito di rimborso delle spese di gestione; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2699 e 2700 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per la valutazione della prova relativa all’epoca di costruzione della falegnameria; 4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti/documenti, per avere reputato esplorativa la CTU richiesta; 5) violazione degli artt. 157 e 190 c.p.c. e omesso esame delle contestazioni alla CTU, per asserita tardività delle stesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché, per i profili di vizio motivazionale, operava la preclusione dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., essendo la sentenza d’appello conforme a quella di primo grado; inoltre, quanto alle dedotte violazioni di legge, le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha confermato che: il godimento esclusivo dei beni risultava dalle ammissioni e dalle dichiarazioni rese; i lavori eseguiti quando i genitori erano ancora in vita, se pagati dai figli, avrebbero dato luogo semmai a crediti verso i genitori e non alla diversa disciplina del rendiconto tra coeredi, con prescrizione già maturata; il certificato urbanistico non provava l’inesistenza della costruzione; la CTU sarebbe stata esplorativa in mancanza di prova dell’esborso e della consistenza originaria dei beni; e le contestazioni alla CTU erano comunque state esaminate dalla corte territoriale. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta, ma la censura è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito e non un vero vizio di omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha chiarito che la doglianza mirava in realtà a un nuovo giudizio sul fatto, inammissibile in cassazione.

  • art. 723 c.c.

    Richiamato in tema di godimento esclusivo e rendiconto dei beni ereditari; la Corte ha distinto tra credito da gestione ereditaria e credito verso i genitori ancora in vita.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per il decorso della prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza del termine in relazione al diverso credito verso i genitori, già prescritto.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte ha confermato il rigetto del motivo perché il credito era stato qualificato diversamente e comunque prescritto.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato per escludere in cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile per effetto della preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato per la valenza probatoria del certificato di destinazione urbanistica; la Corte ha escluso che l’atto pubblico provasse l’assenza di costruzioni.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per la fede privilegiata dell’atto pubblico; la Corte ne ha limitato l’efficacia al contenuto attestato dall’atto, non estensibile all’inesistenza del manufatto.

  • art. 157 c.p.c.

    Invocato per sostenere la tempestività delle contestazioni alla CTU; la Corte ha rilevato che il motivo non coglieva la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle contestazioni finali alla consulenza tecnica; la Corte ha escluso che la decisione d’appello avesse omesso di esaminarle.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile per effetto dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
  • Nel giudizio di divisione ereditaria, il coerede che pretenda il rimborso di spese sostenute per beni che non erano ancora caduti in successione deve allegare e provare il proprio effettivo esborso e la riferibilità del credito al soggetto corretto; altrimenti il credito va eventualmente ricondotto ai rapporti con il proprietario originario e soggiace alla relativa prescrizione.
  • Il godimento esclusivo di beni ereditari può fondare la domanda di rendiconto e di attribuzione dei frutti agli altri coeredi, senza che ciò implichi gli rigorosi presupposti richiesti per l’usucapione tra condividenti.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata in funzione esplorativa quando manchi una base probatoria minima sui fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione.
  • L’efficacia probatoria dell’atto pubblico copre solo ciò che il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, non anche fatti ulteriori o inferenze estranee al contenuto certificato.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaProveImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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