Sentenza n. 14678/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’ottemperanza - quanto al ricorso n. 5260 del 2026: del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4165/2023 resa dal T.A.R. Lazio Roma, Sezione Seconda Quater, in data 14 febbraio 2023 e pubblicata il successivo 10 marzo 2023 con la quale è stato accolto il ricorso n. 11613/2021 integrato da successivi motivi aggiunti presentato dagli originari ricorrenti sig.ri Maria Cristina Belloni e Filippo Belloni, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali. - quanto al ricorso n. 5280 del 2026: del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4165/2023 resa dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II Quater, pronunciata in data 14 febbraio 2023 e depositata il successivo 10 marzo 2023, con cui il Ministero della Cultura è stato condannato a rifondere all’arch. Gustavo Belloni, già ricorrente, le spese del giudizio introdotto con ricorso n. 11558/2021, liquidate in 1.500 euro, oltre ad accessori di legge (rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., nonché rimborso dei contributi unificati versati).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4165/2023 nella parte relativa alla condanna del Ministero della Cultura al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4165/2023, deducendo l’inadempimento del Ministero della Cultura rispetto alla condanna al pagamento delle spese di lite, comprensive di compensi, rimborso forfettario, IVA, CPA e contributi unificati, oltre interessi. Nel ricorso n. 5260/2026 è stata chiesta anche la condanna al pagamento in favore dell’erede dell’originaria ricorrente deceduta, la quale ha documentato la propria qualità di unico erede. Nel ricorso n. 5280/2026 sono stati chiesti gli interessi legali, anche nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c., nonché una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva ed ha estromesso il Ministero dell’Interno, costituitosi per errore poiché non era parte del giudizio definito dal giudicato. Ha riconosciuto la legittimazione attiva dell’erede dell’originaria ricorrente. Nel merito, ha accolto le domande di ottemperanza rilevando che il Ministero della Cultura non aveva fornito chiarimenti né dimostrato l’avvenuto pagamento delle spese processuali, nonostante la documentazione della notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14 del d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare € 4.138,68 in favore dei ricorrenti del giudizio n. 5260/2026 ed € 3.088,68 in favore del ricorrente del giudizio n. 5280/2026, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Gli interessi decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e sono dovuti al tasso legale previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., non a quello del comma 4, in assenza di una specifica previsione nel titolo giudiziale. È stata respinta la richiesta di astreinte, ritenuta in concreto non giustificata e manifestamente iniqua in considerazione della crisi della finanza pubblica, dell’entità del debito pubblico, della natura della controversia e dell’avvenuta ottemperanza in larga parte del giudicato. Il TAR ha rinviato la nomina del commissario ad acta, precisando che vi si procederà su istanza di parte in caso di mancato rispetto dell’ordine di pagamento. Il Ministero della Cultura è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 857,00 per ciascun ricorrente, oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nonché, su richiesta, di disporre la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando, valutate le concrete circostanze, risulti manifestamente iniqua o comunque non giustificata.
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto rilevante per procedere all’esecuzione del pagamento dovuto.
In mancanza di un’espressa specificazione nel titolo giudiziale, gli interessi sulle somme dovute in esecuzione del giudicato decorrono dal passaggio in giudicato e sono calcolati al tasso legale ordinario previsto dal comma 1.
Il tasso maggiorato non si applica in via automatica alle somme dovute in esecuzione di una pronuncia quando il titolo giudiziale non lo abbia espressamente previsto.
Gli interessi sulle somme liquidate in ottemperanza decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, quando il creditore dimostri l’inadempimento e la notificazione del titolo esecutivo e l’amministrazione non fornisca prova dell’avvenuto pagamento o chiarimenti sull’esecuzione, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato.
- In assenza di una specifica previsione del titolo giudiziale, gli interessi sulle somme dovute in esecuzione del giudicato decorrono dal passaggio in giudicato della pronuncia e sono calcolati al tasso legale ordinario previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.; non si applica automaticamente il tasso previsto dal comma 4 della medesima disposizione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, considerate la natura della controversia, l’entità dell’inadempimento, l’avvenuta esecuzione in larga parte del giudicato e le concrete condizioni della finanza pubblica, risulti manifestamente iniqua.
- La nomina del commissario ad acta può essere differita e disposta successivamente, su istanza della parte, qualora l’amministrazione non ottemperi all’ordine impartito con la sentenza di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 1010/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2611/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2613/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2614/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2612/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 14686/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →