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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35428/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione, da parte di un ente locale, di una ingiunzione fiscale del 20 giugno 2012 relativa all'ICI 2010. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello il giudice tributario regionale aveva invece accolto l'impugnazione del Comune, ritenendo che l'atto fosse una ingiunzione fiscale emessa su avvisi di accertamento ormai definitivi, non più contestabili nel merito, e aveva respinto anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza, poiché un funzionario comunale poteva stare in giudizio sulla base della disciplina statutaria. In cassazione la Città metropolitana ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 12, 18 e 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 83 c.p.c., sostenendo che l'appello del Comune era stato sottoscritto da un funzionario privo di valida delega a rappresentare l'ente e che la procura prodotta era solo una procura ordinaria, non autenticata e comunque riferita al comma 1 dell'art. 11 d.lgs. n. 546/1992, non idonea a conferire la rappresentanza processuale; ha inoltre contestato la successiva costituzione del dirigente tributi quale atto non sanante. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 2-4 del d.m. n. 55/2014 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse disposto la compensazione delle spese, pur essendo l'appello deciso asseritamente in rito, e che non avesse separato le spese per grado né applicato la riduzione del 20% prevista dalla norma speciale.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che occorre distinguere tra il potere di rappresentanza processuale dell'ente, che spetta al Sindaco, e il mandato ad litem o la difesa tecnica. Ha ritenuto legittima la scelta statutaria del Comune di attribuire la rappresentanza in giudizio a dirigenti o funzionari interni, richiamando lo statuto comunale e la possibilità, per il Sindaco, di delegare tale potere senza necessità di una procura autenticata quando la difesa è svolta da un dipendente dell'ente e non da un avvocato esterno. Ha considerato irrilevante l'errore materiale del funzionario nell'indicare il comma 3 invece del comma 1 dell'art. 11 d.lgs. n. 546/1992, poiché la procura risultava comunque allegata e richiamata. Quanto alle spese, la Corte ha escluso che la compensazione fosse dovuta: il giudice d'appello aveva riformato integralmente la decisione di primo grado, valorizzando la definitività degli avvisi presupposti e la mancata deduzione di vizi propri dell'ingiunzione, con conseguente soccombenza piena della parte ricorrente. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla liquidazione delle spese perché non supportata da un'analitica dimostrazione del pregiudizio concretamente derivato dalla liquidazione unitaria. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore attestazione della debenza del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro invocato per denunciare violazioni di legge relative alla rappresentanza processuale e alla regolazione delle spese.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sulla difesa tecnica nel processo tributario, distinta dal potere di rappresentanza dell'ente.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha escluso la compensazione delle spese in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni; la censura sulla liquidazione delle spese è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica dimostrazione del pregiudizio.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata nel primo motivo in tema di regolarità del giudizio e della rappresentanza processuale nel rito tributario.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata nel primo motivo in tema di appello nel processo tributario.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di una valida procura ad litem; la Corte ha precisato che la procura è necessaria solo per la difesa affidata a professionisti esterni, non per funzionari interni.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto irrilevante l'erronea indicazione del comma 3 anziché del comma 1, poiché la procura risultava comunque conferita e allegata; ha distinto la rappresentanza dell'ente dalla difesa tecnica.

  • art. 73 statuto comunale

    La Corte ha valorizzato la previsione statutaria che consente al Sindaco di attribuire ai dirigenti la rappresentanza in giudizio senza necessità di ulteriore procura autenticata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il principio di soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quale norma eccezionale sulla compensazione delle spese, ammessa solo nei casi consentiti dalla legge.

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    Invocato nel motivo sulle spese, senza che la Corte ravvisasse un errore specificamente dimostrato nella liquidazione.

  • art. 3 d.m. n. 55/2014

    Invocato nel motivo sulle spese, senza che la Corte ravvisasse un errore specificamente dimostrato nella liquidazione.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    Invocato nel motivo sulle spese, senza che la Corte ravvisasse un errore specificamente dimostrato nella liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • R.D. n. 639/1910

    È la base normativa dell'ingiunzione fiscale oggetto di contestazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, va distinta la rappresentanza processuale dell'ente pubblico dalla difesa tecnica: il Sindaco rappresenta l'ente, ma lo statuto può attribuire la rappresentanza in giudizio a dirigenti o funzionari interni senza necessità di procura notarile o autenticata, quando non si ricorre a un difensore esterno.
  • La procura alla lite è necessaria quando la difesa è affidata a un professionista esterno; non è invece richiesta per l'incarico conferito a un dipendente o funzionario dell'ente che assicuri la difesa tecnica in forza di un rapporto organico con l'amministrazione.
  • Un errore materiale nell'indicazione della base normativa della delega processuale non invalida la rappresentanza se dalla documentazione complessiva risulta inequivocabilmente la volontà dell'ente di costituirsi e proporre impugnazione.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il principio di soccombenza opera sia in caso di soccombenza sul merito sia in caso di soccombenza processuale; la compensazione è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non potendosi fondare su una mera qualificazione 'in rito' della decisione.
  • La censura contro la liquidazione delle spese è inammissibile se non indica in modo analitico quale concreto pregiudizio derivi dalla modalità adottata dal giudice nella quantificazione delle singole voci o dei diversi gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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