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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08732/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente originario, di una cartella di pagamento recante sanzioni, a valle di un avviso di irrogazione delle sanzioni che la decisione di merito aveva già annullato. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale annullamento e, successivamente, l'erede del contribuente aveva notificato la sentenza di appello all'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata, presso la sede dell'ente, il 29 dicembre 2015. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale, affidandosi a un unico motivo, ma la resistente ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la notifica della sentenza aveva fatto decorrere il termine breve di impugnazione. Il nucleo del ricorso riguardava quindi la validità della notificazione della sentenza di appello nel processo tributario, effettuata direttamente a mezzo posta, e la sua idoneità a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la notifica della sentenza di appello, eseguita dal contribuente ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 mediante notifica diretta a mezzo posta, fosse pienamente valida e idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione. Poiché il ricorso è stato notificato oltre tale termine, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia e distratte in favore del difensore della controricorrente antistatario.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario disciplina in modo speciale le notificazioni, consentendo la notificazione diretta a mezzo posta con raccomandata e, per il contribuente verso l'ente impositore, anche mediante consegna all'impiegato addetto. Tali forme sono alternative e valide.

  • art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992

    Regola il luogo delle notificazioni nel processo tributario, in deroga alla disciplina ordinaria richiamata dall'art. 137 c.p.c.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La notificazione della sentenza tributaria segue le forme dell'art. 16 e, se validamente eseguita, fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Conferma la specialità del rito tributario e l'applicazione sussidiaria del codice di procedura civile solo in quanto compatibile.

  • art. 51, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il termine breve di sessanta giorni per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza tributaria eseguita nelle forme di legge.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Per il ricorso per cassazione rinvia alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, escludendo un autonomo giudizio di cassazione speciale tributario.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione è richiamato come termine coincidente con quello del processo tributario.

  • art. 137 c.p.c.

    È richiamato in via generale dalle norme tributarie sulle notificazioni, salvo le specialità del rito tributario.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere che il fine processuale della notificazione incida sulla sua idoneità a far decorrere il termine breve.

  • art. 30, comma 1, lett. g), n. 3, L. n. 413 del 1991

    È richiamato come criterio della delega che mirava a semplificare le notificazioni nel processo tributario e ad abbreviare la pendenza del processo.

  • art. 3 d.l. n. 40 del 2010, conv. in L. n. 73 del 2010

    Ha modificato l'art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992 estendendo alla notificazione della sentenza le regole dell'art. 16 del medesimo decreto.

  • L. n. 890 del 1982

    È menzionata per escludere che la notificazione diretta a mezzo posta nel processo tributario debba avvenire secondo le regole proprie di tale legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione della sentenza, anche di appello, eseguita ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nelle forme dell'art. 16 del medesimo decreto, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione.
  • Le notificazioni dirette a mezzo posta previste dall'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 costituiscono forme speciali, alternative e autonome rispetto alla notifica tramite ufficiale giudiziario e sono sufficienti a perfezionare la notifica se regolarmente ricevute dal destinatario.
  • La disciplina processuale tributaria prevale su quella ordinaria ogni volta che il decreto legislativo n. 546 del 1992 regoli espressamente la fattispecie; il codice di procedura civile opera solo in via sussidiaria e nei limiti di compatibilità.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare non rileva la finalità concreta per cui la sentenza sia stata notificata, purché la notificazione sia validamente eseguita nelle forme previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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