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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15092/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento espropriativo collegato alla realizzazione di insediamenti produttivi in area PIP. La Corte d'appello aveva riconosciuto un'indennità di esproprio e aveva ritenuto legittimata passiva solo la società, escludendo il Comune. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: (1) erronea esclusione della legittimazione passiva del Comune, che risultava beneficiario/promotore dell'espropriazione e destinatario dell'acquisizione dei beni nei decreti di esproprio; (2) erronea individuazione del beneficiario dell'espropriazione, con omesso esame di fatti decisivi relativi al ruolo del Comune e della società delegata; (3) violazioni processuali e del contraddittorio nella CTU, per l'uso di documenti asseritamente nuovi e non sottoposti al contraddittorio; (4) ulteriore censura sulla CTU per l'impiego di delibere comunali e documenti provenienti dalla controparte; (5) mancato riconoscimento dell'indennità aggiuntiva per reliquati, assumendo che i residui fondi fossero deprezzati o inaccessibili; (6) nullità per utilizzo di una consulenza integrativa depositata dopo le note di trattazione scritta; (7)-(10) critiche alla metodologia estimativa adottata dai consulenti e recepita dalla Corte d'appello, ritenuta contraddittoria o basata su dati non attendibili; (11) censura sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente verificato, alla luce del decreto di esproprio e delle convenzioni, quale soggetto fosse effettivamente parte del rapporto espropriativo e debitore dell'indennità. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà rivalutare la legittimazione passiva e provvedere anche sulle spese. I restanti motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili; l'undicesimo è stato dichiarato assorbito. La cassazione con rinvio riguarda dunque la sola questione della legittimazione passiva/individuazione del soggetto obbligato all'indennità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla litisconsorte/legittimazione passiva; la Corte non accoglie la prospettazione di litisconsorzio necessario, ma rileva l'esigenza di corretta individuazione dei soggetti obbligati nel procedimento espropriativo

  • art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011

    norma richiamata per il rito dell'opposizione alla stima; la Corte richiama il quadro processuale del procedimento sommario di cognizione applicabile alla controversia

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2011

    la Corte lo richiama per escludere la conversione del rito e per spiegare l'assenza di alcune preclusioni istruttorie nel sommario di cognizione disciplinato dal decreto

  • art. 8, comma 6, d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato nel motivo sul ruolo dell'impresa delegata; la Corte valorizza la distinzione tra potere esercitato in nome proprio e attività svolta in nome e per conto dell'ente

  • art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001

    invocato per l'indennità da espropriazione parziale/reliquati; la Corte conferma il rigetto della censura perché manca la prova del deprezzamento e dell'inaccessibilità

  • art. 54, commi 3 e 4, d.P.R. n. 327 del 2001

    "l'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione"

    norma letta nel senso di agevolare l'individuazione dei soggetti da evocare in giudizio, includendo autorità espropriante, promotore e, se del caso, beneficiario, nonché concessionario se tenuto al pagamento

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibili alcuni motivi per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati i documenti o i verbali rilevanti

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel quadro sui vizi della CTU; la Corte afferma che l'eventuale nullità per acquisizione di documenti da parte del consulente è, di regola, relativa e soggetta a tempestiva deduzione

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità processuale; la Corte esclude le nullità dedotte o le ritiene assorbite/inammissibili secondo i casi

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato a proposito della consulenza tecnica d'ufficio e del contraddittorio sulle attività peritali

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato per le modalità di svolgimento e deposito della CTU e dei chiarimenti

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per la dedotta lesione del contraddittorio; la Corte esclude la fondatezza/inammissibilità delle censure per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nelle censure sulla CTU e sulla motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi che contestano la valutazione delle prove; la Corte respinge o dichiara inammissibili le doglianze che chiedono una nuova valutazione di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi contro la valutazione delle risultanze peritali; la Corte ritiene non consentita in cassazione una diversa lettura del materiale istruttorio

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in modo improprio nei motivi; la Corte non vi riconduce una responsabilità contrattuale, trattandosi di opposizione alla stima in materia espropriativa

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato per motivi di motivazione apparente; la Corte non ravvisa la nullità nelle doglianze che miravano a una rivalutazione del merito

  • art. 83, comma 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020

    richiamato nel motivo sulla trattazione scritta; la Corte lo esamina nel contesto dell'asserita violazione del contraddittorio

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato per il rito sommario di cognizione applicabile all'opposizione alla stima

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato per escludere che nel rito sommario vi siano le stesse preclusioni del rito ordinario prima dell'eventuale ordinanza di conversione

  • art. 2048 c.p.c.

    non presente nel testo come norma sostanziale pertinente; non incluso

  • art. 2043 c.c.

    non richiamato nel testo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima espropriativa la legittimazione passiva spetta, in linea generale, al soggetto espropriante e/o ai soggetti che abbiano concretamente assunto, con rilevanza esterna, il potere di curare la procedura e di sopportarne gli oneri; il giudice deve verificare in concreto il ruolo effettivamente svolto da ciascun ente o soggetto coinvolto, non potendo arrestarsi a un'etichetta formale.
  • Ai fini dell'individuazione del debitore dell'indennità espropriativa rileva non solo il dato del decreto ablativo, ma anche il contenuto delle convenzioni, delle deleghe e del concreto riparto di funzioni nella procedura; è decisivo distinguere tra attività svolta "in nome proprio" e attività svolta "in nome e per conto" dell'ente pubblico.
  • Nel rito sommario di cognizione applicabile all'opposizione alla stima non operano, sino all'eventuale conversione, preclusioni istruttorie equivalenti a quelle del rito ordinario; tuttavia, la censura in cassazione richiede la puntuale indicazione del contenuto degli atti e dei documenti asseritamente pretermessi o tardivamente acquisiti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può utilizzare documenti anche acquisiti o prodotti nel corso del suo svolgimento, quando essi servano a valutare fatti secondari o a corroborare la stima; la nullità derivante da eventuali vizi dell'attività peritale è, di regola, relativa e va dedotta tempestivamente.
  • In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, la valutazione del valore venale può essere sorretta dall'uso combinato di criteri sintetico-comparativi e analitico-ricostruttivi, e la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
  • L'indennità per espropriazione parziale o per reliquati richiede la prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale, non essendo sufficiente allegare un deprezzamento meramente eventuale o ipotetico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioNullitàGiudicato

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