Sentenza n. 268/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Comune di Chieti del 15/1/2020 prot. n. 3894 depositata nel giudizio n. 87/16 in data 23/1/2020 con la quale “si comunica che esaminata la relazione del Verificatore Arch. Marco Brescia, riscontrata la correttezza dell’iter seguito e dei calcoli effettuati, si conferma che ad oggi gli importi versati dalla Sociegà Parco Paglia spa in favore di questo Comune, a titolo di contributo dovuto ai sensi dell’art. 16 DPR 380/01 ammontano ad Euro 173.495,20. Residua, quindi, in favore dell’ente la complessiva somma di Euro 78.222,83”; - dei permessi a costruire nn. 428/06, 526/07, 570/08, 653/09, 703/10, 739/11, 759/11, 784/11 rilasciati dall’Associazione Comuni Chietino Ortonese e relativi alla realizzazione dell’insediamento produttivo denominato “Parco Paglia – Centro Artigianale Integrato” in Località Chieti Scalo, in parte qua e quindi nella sola parte in cui è stato determinato l’importo per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione; - della nota del 30/12/2014 prot. 17973 della Società Teateservizi con la quale viene sollecitato il pagamento del contributo di costruzione e degli oneri per quanto attiene i permessi di costruire in oggetto; - delle note del 25/9/2015 prot. 11410 e del 13/10/2015 prot. 12268 (non conosciute) con le quali la Teateservizi s.r.l. ha avanzato richieste di escussione della polizza nn.ri 1701.1000053205 del 22/6/2006 e della polizza n. 1701.1000058262 del 30/7/2006 rilasciata dalla Sun Insurance Office Ltd – Royal & Sun Aliance Assicurazioni - della nota del 9/11/2015 con la quale la Teateservizi s.r.l. ha invitato la Medioleasing s.p.a. e la Parco Paglia s.r.l. a provvedere al versamento della somma complessiva di € 458.617,78 come da prospetto B) allegato alla nota stessa; - della nota del 26/11/2015 prot. 63222 con la quale il Comune di Chieti ha rideterminato l’importo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativamente ai permessi di costruire sopra indicati, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, quantificandoli in € 333.751,84; - della nota del 2/11/2015 con la quale la Teateservizi s.r.l. ha richiesto nuovamente l’escussione delle polizze sopra descritte per l’importo di € 126.237,79; - della nota del 16/12/2015 prot. 15764 con la quale la Teateservizi s.r.l. ha rinnovato la richiesta di escussione delle polizze per una somma di € 64.751,96; - della nota dell’8/1/2016 prot.000264 con la quale la Teateservizi s.r.l. ha invitato la Medioleasing s.p.a. e la Parco Paglia s.r.l. al versamento dell’importo di € 235.234,15; - degli eventuali provvedimenti non conosciuti di determinazione e quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; ... e per l’accertamento e la declaratoria ... dell’esenzione dal pagamento del costo di costruzione in riferimento a tutti i permessi di costruire rilasciati e quindi per la declaratoria dell’inesistenza del credito vantato al riguardo e per detta voce dal Comune di Chieti e/o dalla Teateservizi s.r.l.; ... nonché per accertare, dichiarare e quantificare ... gli oneri per urbanizzazione secondaria semmai dovuti per l’intervento in questione, ovvero, in via del tutto subordinata, il costo di costruzione, nelle somme indicate in ricorso ovvero nelle diverse somme che risulteranno nel corso del giudizio, sempre in misura minore rispetto a quanto richiesto, e detratto quanto già corrisposto, e per accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di sanzioni ed interessi; ... e la condanna ... dell Comune di Chieti e/o dalla Teateservizi s.r.l. alla restituzione della parte di contributo/i versato/i in misura maggiore, oltre interessi da allora al saldo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi a plurimi permessi di costruire per un insediamento produttivo, con richiesta del pagamento della somma residua di € 78.222,83
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota comunale del 15 gennaio 2020 e gli atti presupposti e connessi relativi alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l'intervento di riqualificazione dell'area ex Burgo. Ha dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 380/2001, della normativa regionale abruzzese e degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti, sviamento, illogicità e violazione dei principi di affidamento e buona fede, sostenendo che il Comune avrebbe recepito acriticamente la relazione del verificatore senza applicare correttamente tabelle parametriche, norme e regolamenti. In secondo luogo, ha contestato la debenza del costo di costruzione, sostenendo che gli edifici industriali, artigianali e direzionali fossero funzionali all'intero insediamento produttivo e quindi soggetti soltanto agli oneri di urbanizzazione, ovvero esenti dal costo di costruzione ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 8 della l.r. Abruzzo n. 89/1998. Ha inoltre contestato nel merito la quantificazione degli oneri di urbanizzazione secondaria. In terzo luogo, ha dedotto l'inesistenza di somme dovute per sanzioni e interessi, anche per intervenuta prescrizione, richiamando gli artt. 42 e 16 d.P.R. 380/2001 e la l. 689/1981. In corso di causa ha chiesto l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento di Teateservizi s.r.l.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'istanza di interruzione, ritenendo che Teateservizi, società partecipata dal Comune incaricata della riscossione delle entrate comunali, avesse agito in nome e per conto dell'amministrazione già costituita in giudizio; inoltre, la società non era costituita e il fallimento era intervenuto a giudizio iniziato. Ha ritenuto ammissibile l'azione della ricorrente, ricostruendo la successione nei rapporti e nei giudizi derivante dalla fusione della società proprietaria dell'area e dalle successive cessioni dei rapporti a favore della società di gestione crediti, con mandato alla ricorrente. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure. L'art. 19, comma 1, d.P.R. 380/2001 si applica alle costruzioni o agli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, per i quali è dovuto il contributo relativo alle opere di urbanizzazione, ma non il costo di costruzione. Il comma 2 riguarda invece le attività turistiche, commerciali e direzionali, per le quali è dovuta anche una quota del costo di costruzione. Nel caso concreto, oltre agli immobili industriali e artigianali, erano presenti un compendio direzionale e una struttura alberghiera: per tali opere non opera il regime agevolato del comma 1, poiché si tratta di destinazioni direzionali e ricettive soggette al comma 2. Neppure è applicabile l'art. 8, comma 4, l.r. Abruzzo n. 89/1998, non trattandosi di immobili meramente pertinenziali rispetto agli insediamenti produttivi. È stata respinta anche la censura sul difetto di istruttoria e motivazione, poiché il Comune aveva verificato la correttezza dell'iter e dei calcoli del verificatore nominato dal TAR e la ricorrente non aveva fornito prova o principio di prova dell'erroneità dei conteggi o della mancata applicazione dei parametri normativi. La censura su sanzioni e interessi è stata ritenuta inconferente, perché la nota impugnata non richiedeva somme a tali titoli. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina il contributo di costruzione e costituisce il riferimento generale per la determinazione degli oneri dovuti.
art. 19, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (...)
Per gli insediamenti industriali o artigianali destinati alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi è dovuto il contributo relativo alle opere di urbanizzazione, ma non il costo di costruzione.
art. 19, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
Le destinazioni turistiche, commerciali e direzionali sono soggette, oltre agli oneri di urbanizzazione, anche alla quota del costo di costruzione prevista dalla norma.
art. 8, comma 4, l.r. Abruzzo n. 89/1998
Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso, né per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell’art. 1 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e relative costruzioni di servizio
L'esenzione regionale dal costo di costruzione non si applica a edifici direzionali o ricettivi che non siano pertinenziali rispetto agli insediamenti produttivi.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione; la censura è stata respinta poiché il Comune aveva verificato la correttezza dell'istruttoria e dei calcoli del verificatore.
art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa; il giudice non ha ravvisato una violazione.
I corrispettivi della concessione in superficie ... ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato ...
Richiamato come fondamento del principio di copertura dei costi per gli oneri relativi agli insediamenti produttivi in zona PIP.
art. 16 d.l. 786/1981, convertito dalla l. 51/1982
Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali
Richiamato per sostenere il principio di parificazione e copertura dei costi nelle aree destinate ad attività produttive.
art. 38, comma 3, d.lgs. 180/2015
Richiamato nella ricostruzione della successione nei rapporti e nei giudizi relativi alla società bancaria sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Richiamati per la cessione dei rapporti alla società di gestione crediti, dalla quale deriva la legittimazione processuale fatta valere dalla ricorrente.
Richiamato quale base della procura speciale conferita alla ricorrente per agire in giudizio.
Massime di principio
- L'art. 19, comma 1, d.P.R. 380/2001 assoggetta le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi al contributo relativo alle opere di urbanizzazione, senza applicazione del costo di costruzione previsto per altre destinazioni.
- Il regime più favorevole previsto per gli insediamenti industriali e artigianali non si estende a edifici direzionali o ricettivi autonomamente destinati a uffici o attività alberghiere, anche se inseriti in un più ampio complesso produttivo, salvo che si tratti di vere pertinenze funzionalmente asservite all'impianto produttivo.
- Ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.P.R. 380/2001, gli immobili destinati ad attività turistiche e direzionali sono soggetti, oltre agli oneri di urbanizzazione, anche alla quota del costo di costruzione prevista dalla disciplina applicabile.
- La mera contestazione dei calcoli degli oneri concessori non è sufficiente a dimostrare il difetto di istruttoria o motivazione quando l'amministrazione abbia verificato e recepito una relazione tecnica redatta nell'ambito di una verificazione giudiziale; il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova dell'erroneità dei conteggi o della mancata applicazione dei parametri normativi.
- Una censura relativa a sanzioni e interessi è inconferente quando il provvedimento impugnato non contiene alcuna richiesta di somme a tali titoli.
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