Cassazione Penale, Ordinanza n. 22760/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/1990, con pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa. In cassazione la difesa ha dedotto due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; 2) violazione dell'art. 133 c.p. per eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi proposti non fossero deducibili in sede di legittimità. Quanto alla lieve entità, ha osservato che il giudice di merito aveva svolto una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione e qualità/quantità della sostanza, motivando adeguatamente il diniego anche valorizzando indici di professionalità dello spaccio. Quanto alla pena, ha rilevato che la motivazione era sufficiente perché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, ipotesi in cui non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sui criteri ex art. 133 c.p. Seguono per legge le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata per condotte in materia di stupefacenti; la Corte richiama la distinzione tra fattispecie base e ipotesi di lieve entità.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, alla luce dei principi di offensività e proporzionalità.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio è specificamente esigibile solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; se la pena è media o vicina al minimo, la valutazione del giudice di merito è sostanzialmente insindacabile.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 presuppone una valutazione globale e non frammentaria di tutti gli indici normativi rilevanti; il diniego è legittimo se anche uno solo degli elementi considerati esclude la lieve offensività.
- Il giudice di merito deve dare conto, nella motivazione, di avere considerato tutti gli aspetti normativamente significativi per stabilire l'entità del fatto e può attribuire rilievo prevalente ad alcuni di essi, purché spieghi le ragioni della scelta.
- La censura sulla quantificazione della pena è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; quando la pena è collocata in misura media o prossima al minimo edittale, non è necessaria una motivazione analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o una nuova qualificazione del fatto, senza evidenziare reali illogicità o violazioni di legge, non sono in linea di principio deducibili in sede di legittimità.
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