Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31449/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un soggetto destinatario di un'intimazione di pagamento per crediti AGEA relativi agli anni 1995 e 1996, fondata su una cartella di pagamento asseritamente notificata nel 2008, propose due opposizioni: una davanti al Tribunale di Cremona ex art. 615, comma 1, c.p.c. per chiedere la sospensione e la declaratoria di nullità, annullamento o inefficacia dell'intimazione per mancata notifica della cartella presupposta e prescrizione del credito; una successiva davanti al Tribunale di Brescia ex art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 617 c.p.c., a seguito di un pignoramento presso terzi avviato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo gli stessi vizi, oltre alla pretesa illegittimità per superamento dei limiti di pignorabilità. Il Tribunale di Brescia accolse l'opposizione agli atti esecutivi ritenendo non provata la notifica della cartella. AGEA e AdER ricorsero per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità del procedimento e violazione dell'art. 617 c.p.c., sostenendo che il motivo accolto era tardivo perché proposto oltre il termine di 20 giorni dalla conoscenza del vizio e che la domanda non avrebbe potuto essere esaminata in quella sede.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. Ha rilevato che il ricorso non dava conto delle sorti del precedente giudizio pendente davanti al Tribunale di Cremona, elemento indispensabile per verificare se la successiva decisione del Tribunale di Brescia potesse interferire con un'altra statuizione eventualmente già adottata o passata in giudicato. La Corte ha inoltre osservato che, in presenza di due opposizioni esecutive identiche, le preclusioni e decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successiva; il Tribunale di Brescia avrebbe quindi errato a non rilevare la tardività del motivo ex art. 617 c.p.c. accolta nel merito. Tuttavia, poiché mancavano nel ricorso informazioni sulla definizione del giudizio cremonese, la censura non era scrutinabile e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    viene richiamato per distinguere l'opposizione all'esecuzione proposta prima del pignoramento da quella proposta dopo l'inizio dell'esecuzione

  • art. 617 c.p.c.

    termine di 20 giorni dalla conoscenza del vizio

    l'opposizione agli atti esecutivi è soggetta a decadenza breve; un motivo tardivo non può divenire tempestivo per il solo fatto di essere riproposto in un diverso giudizio

  • art. 72-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato come base del pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come riferimento all'intimazione di pagamento posta a fondamento dell'esecuzione

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale dedotto nel ricorso

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte precisa che non si applica la disciplina del contributo unificato perché le ricorrenti sono esenti

Massime di principio

  • Quando sono pendenti due opposizioni esecutive tra le stesse parti e sul medesimo profilo di invalidità, le preclusioni e le decadenze maturate nel giudizio introdotto per primo restano vincolanti anche nel giudizio successivo.
  • Un motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto oltre il termine di decadenza non diventa ammissibile solo perché riproposto in una successiva opposizione collegata a un atto esecutivo successivo fondato sul medesimo presupposto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non consente di verificare elementi decisivi della vicenda processuale, come l'esito o la pendenza di un precedente giudizio potenzialmente incompatibile con la decisione impugnata.
  • In sede di legittimità, il giudice non può pronunciarsi utilmente su una censura che potrebbe entrare in conflitto con un'altra decisione non conosciuta o non illustrata dal ricorrente, per il rischio di contrasto con un eventuale giudicato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziRiscossioneContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.