Cassazione Civile, Ordinanza n. 34684/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita immobiliare del 20 dicembre 2010 con cui una società venditrice trasferiva a una società acquirente alcuni immobili. In primo grado erano state rigettate sia la domanda di simulazione assoluta sia la domanda revocatoria ordinaria proposta originariamente da una banca creditrice. In appello, la corte territoriale ha invece dichiarato inefficace l'atto nei confronti della curatela fallimentare della venditrice, ha rigettato la domanda di simulazione e ha escluso la legittimazione della banca originaria creditrice e della società intervenuta cessionaria del credito. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2901, 1351, 1362 e 2932 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti dell'azione revocatoria, perché il preliminare del 2009 avrebbe avuto sostanza di definitivo, il debito della venditrice non esisteva ancora o comunque era minimo al momento rilevante, non vi era eventus damni e mancava la scientia damni; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la valutazione presuntiva della consapevolezza del pregiudizio da parte dei contraenti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avrebbe ignorato prove documentali, testimoniali e una perizia stragiudiziale che dimostrerebbero l'assenza di pregiudizio e la permanenza di altri beni nel patrimonio della venditrice. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, nella sostanza, diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e, quanto all'interpretazione del contratto e all'accertamento dei presupposti della revocatoria, ha affermato che il sindacato di legittimità non può sovrapporsi alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna della ricorrente alle spese in favore della curatela controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e di norme processuali, mirassero in realtà a una diversa lettura dei fatti, delle prove e del contenuto dei contratti, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che l'interpretazione del contratto e la valutazione delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito, mentre il controllo di cassazione è limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici e della corretta sussunzione giuridica. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla curatela del fallimento della venditrice. Gli intimati non costituiti non hanno ottenuto spese.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede l'accertamento dell'eventus damni e della scientia damni; il giudice di merito può desumerli da un quadro indiziario coerente e dalla concreta idoneità dell'atto a menomare la garanzia patrimoniale del creditore.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al rapporto tra preliminare e definitivo; la Corte ribadisce che la qualificazione e interpretazione del contratto sono riservate al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici.
La censura che contesta la ricostruzione della volontà negoziale è inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura degli elementi fattuali senza indicare la concreta violazione dei criteri legali di interpretazione.
Richiamato solo come norma evocata dalla ricorrente nel tentativo di qualificare il preliminare come accordo già sostanzialmente definitivo.
Le presunzioni possono fondare la prova della scientia damni se gli indizi sono logicamente coordinati e dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice del merito e non può essere rivisitata in cassazione come riesame del fatto.
La doglianza che lamenti la mancata considerazione di prove tende, quando risolva in contestazione del giudizio di fatto, a sollecitare un inammissibile riesame del materiale istruttorio.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non copre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, che resta sindacabile solo nei limiti dell'apprezzamento di merito.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche previste in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e della ricostruzione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito.
- In tema di revocatoria ordinaria, l'eventus damni ricorre quando l'atto dispositivo renda più कठिनosa o incerta la soddisfazione coattiva del credito; il debitore può superare tale presupposto solo dimostrando la presenza di altri cespiti effettivamente e utilmente aggredibili.
- La scientia damni può essere desunta in via presuntiva da un insieme coordinato di indizi, tra cui il contesto dell'operazione, i rapporti tra le parti, la posizione di garanzia e la sproporzione del corrispettivo rispetto al valore del bene.
- Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto è limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici: è inammissibile la censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa del testo negoziale.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un riesame del merito probatorio, ma solo per denunciare un effettivo errore nell'uso delle regole sulla disponibilità e valutazione della prova.
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