Sentenza n. 1928/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: I) con il ricorso introduttivo, del provvedimento a firma del Responsabile del Settore 9 - Pianificazione e Assetto del Territorio del Comune di Tarquinia del 2.9.2022 (prot. 32297), conosciuto in data 19 settembre 2022, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della SCIA prot. 371/2016 e delle SS.CC.AA. 25-26/2017, nonché di ogni atto connesso ai precedenti, ivi inclusa, per quanto necessario, la comunicazione di avvio del procedimento; II) con i motivi aggiunti presentati il 28 giugno 2023, dell’ordinanza a firma del Responsabile del Settore 9 - Pianificazione e Assetto del Territorio del Comune di Tarquinia n. 90 del 24.5.2023, notificata in pari data, con cui è stata ordinata la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di due centrali idroelettriche, con relative condotte di scarico nel fiume Marta, in Comune di Tarquinia, località “Piane del Marta”, e di ogni atto connesso al precedente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia di una SCIA e di successive segnalazioni certificate, nonché ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a due centrali idroelettriche e alle relative condotte di scarico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 2 settembre 2022 con cui era stata dichiarata l’inefficacia della SCIA del 2016 e delle successive segnalazioni certificate del 2017, nonché, con motivi aggiunti, l’ordinanza comunale n. 90 del 24 maggio 2023, che aveva ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due centrali idroelettriche ubicate nel Comune di Tarquinia. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere ceduto a una società interveniente il proprio diritto sull’immobile e ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. La cessionaria è intervenuta ai sensi dell’art. 111 c.p.c., facendo proprie le domande originarie, ma ha successivamente rappresentato che il Comune aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione e che si era attivata presso la Provincia di Viterbo per ottenere nuovamente i titoli abilitativi, chiedendo in via principale la sospensione del giudizio e, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Ha interpretato univocamente le dichiarazioni della ricorrente e della società interveniente come attestazione del venir meno dell’interesse alla decisione sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti. La sospensione dell’ordinanza di demolizione, unitamente all’attivazione della cessionaria per il riottenimento dei titoli abilitativi e alla prospettata necessità di una nuova decisione comunale, ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili. Le spese sono state compensate in ragione della complessità dello sviluppo della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria da remoto.
La sospensione necessaria del processo è stata esclusa per mancanza dei relativi presupposti.
Richiamato per l’intervento della cessionaria e la successione a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990
Richiamato in relazione all’istanza e al provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, accompagnata dalla prospettiva di una nuova determinazione amministrativa e dalla dichiarazione delle parti circa il venir meno dell’interesse, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento all’interesse concreto e attuale alla pronuncia; dichiarazioni processuali univoche della parte ricorrente e del successore a titolo particolare possono dimostrare il venir meno di tale interesse.
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso consente al cessionario di intervenire nel giudizio facendo proprie le domande del cedente, ma non impedisce che anche il successore dichiari successivamente il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo.
- La sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non è configurabile in assenza di un rapporto di pregiudizialità necessario tra il giudizio amministrativo e un altro processo, non essendo sufficiente la mera pendenza o prospettazione di ulteriori attività amministrative.
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