Cassazione Penale, Sentenza n. 7320/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. (metodo mafioso e finalita' di agevolazione). I ricorsi contestavano: 1) la qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che la vicenda fosse al piu' riconducibile alla fattispecie della "ragion fatta" ex art. 393 c.p.); 2) la carenza e l'illogicita' della motivazione sulla provenienza dei 25.000 euro e sul ruolo concreto e consapevole dello Scarcella; 3) l'erronea applicazione e interpretazione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1; 4) l'insussistenza delle esigenze cautelari e la non attualita' del pericolo di reiterazione, anche in ragione del decorso del tempo, e l'irragionevolezza della scelta della misura intramuraria senza considerare misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate o consistessero in una non consentita rivalutazione del merito probatorio: il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua e logica circa la provenienza illecita dei 25.000 euro, il ruolo operativo e consapevole dello Scarcella nelle condotte di recupero del denaro e nell'organizzazione dell'incontro minatorio, nonche' circa la sussistenza sia del "metodo" mafioso sia della finalita' di agevolazione del sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato l'applicabilita' della presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. per i reati aggravati ex art. 416bis.1, osservando che il mero decorso del tempo non e' sufficiente a dissipare la valutazione di pericolosita' senza elementi attenuanti. Conseguentemente l'ordinanza di conferma della custodia e' stata mantenuta; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
E' richiamato nella contestazione difensiva (erronea applicazione), ma la Corte non ha ritenuto rilevante in questa sede la riformulazione della qualificazione del fatto, ribadendo i limiti di sindacabilita' in cassazione su punti di merito probatorio
Riferito alla responsabilita' per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il concorso di Scarcella nelle condotte attribuite
Richiamato per distinguere il livello di prova richiesto nel giudizio di merito (prova piena) da quello della fase cautelare; la Corte ricorda che in sede cautelare non si richiede la prova piena ex art. 192 comma 2
La difesa invocava la riconduzione della vicenda alla 'ragion fatta' (art. 393), ma il Tribunale ha motivato e la Cassazione ha ritenuto non ammissibile la diversa rilettura dei fatti proposta dalla difesa
Norma che aggravava i reati per l'uso del "metodo" mafioso e per la finalita' di agevolazione del sodalizio. La Corte ha confermato che l'aggravante puo' operare anche senza provare la partecipazione associativa formale, qualora le modalita' intimidatorie evochino la forza caratteristica delle organizzazioni mafiose; inoltre l'agevolazione e' una componente soggettiva che si trasmette al concorrente se questi e' consapevole della finalita' agevolativa perseguita dal compartecipe
Norma sulla valutazione della concretezza e attualita' del pericolo. La Corte ribadisce che, nei reati aggravati ex art. 416bis.1, il decorso del tempo, di per se', non basta a escludere il pericolo; occorrono elementi oggettivi che attenuino la valutazione preventiva
Disciplina i gravi indizi di colpevolezza necessari per le misure cautelari. La Corte chiarisce che in sede cautelare e' sufficiente la sussistenza di indizi capaci di fondare una giudizio di qualificata probabilita', non la precisione e concordanza richiesta per il giudizio di merito
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati indicati, applicata dal Tribunale e ritenuta valida dalla Corte: tale presunzione prevale sulla norma generale e non viene superata dal solo decorso del tempo
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende per il ricorrente inammissibile
art. 7 legge 13 maggio 1991 n. 152 (d.l. 13 maggio 1991, n. 152)
Richiama la ratio dell'aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso: finalita' della norma e' reprimere piu' severamente condotte che evocano la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose, anche se l'agente non e' formalmente associato
Richiamato per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; profilo procedurale relativo alla trattazione del ricorso
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Cassazione verifica solo la adeguatezza e la logicita' della motivazione del giudice di merito; non e' consentito sindacare nuovamente le risultanze investigative ricostruendo diversamente i fatti.
- In fase cautelare non e' richiesta la prova piena del reato: sono sufficienti gravi indizi idonei a formare una qualificata probabilita' di responsabilita'. Le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili.
- Per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 l'esistenza di modalita' intimidatorie 'tipicamente mafiose' puo' giustificare l'aggravante anche senza prova di una partecipazione associativa formale; l'evocazione del 'contesto' mafioso puo' incidere sulla percezione di intimidazione della vittima.
- L'aggravante della finalita' di agevolazione e' di natura soggettiva: basta che il concorrente sia consapevole che la sua condotta contribuisce a un vantaggio per il sodalizio, anche se non e' membro dello stesso.
- La presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. rende piu' agevole per il giudice ritenere sussistenti le esigenze cautelari nei reati di stampo mafioso; il mero decorso del tempo non trova di per se' efficacia liberatoria senza elementi oggettivi attenuanti.
- In sede di cassazione e' strategico fondare i ricorsi su violazioni di legge o su profili di manifesta illogicita' della motivazione, evitando contestazioni che si riducano a una richiesta di riapprezzamento del materiale probatorio.
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