Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19472/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da creditori di un soggetto garante/fideiussore per far accertare la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare stipulata nel 1992 tra tale soggetto e una società acquirente, con il consenso della coniuge dell'alienante. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto che il trasferimento di alcuni immobili fosse solo apparente, valorizzando una serie di indizi: anteriorità delle garanzie prestate dall'alienante, contiguità temporale tra revoca degli affidamenti e costituzione di ipoteca, rapporto di amicizia tra l'alienante e la legale rappresentante della società acquirente, esiguità del prezzo, mancata prova dell'effettivo pagamento, scarsa liquidità dell'acquirente, incoerenza dell'acquisto rispetto all'oggetto sociale e cessione in blocco dei beni da parte dell'alienante. I ricorrenti per cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 1414, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe confuso l'azione di simulazione con l'azione revocatoria, attribuendo rilievo all'intento di sottrarre beni ai creditori invece che alla volontà simulatoria; hanno inoltre contestato, uno per uno, gli indizi valorizzati dai giudici di merito e sostenuto che la prova del pagamento del prezzo era stata fornita e che non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi sulla prova della simulazione assoluta proposta da terzi o creditori, ammettendo il ricorso alla prova per presunzioni e valutando globalmente gli indizi, senza alcuna inversione dell'onere probatorio. La doglianza dei ricorrenti è stata considerata, nella sostanza, una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre dichiarato superflua la rinnovazione delle notifiche o l'integrazione del contraddittorio, data l'evidente infondatezza/inammissibilità delle censure. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore delle due parti controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    norma richiamata come parametro della simulazione contrattuale; la Corte ribadisce che, nella simulazione assoluta dedotta da terzi o creditori, la prova può essere data con ogni mezzo consentito, anche per presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    regola sull'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio e afferma che, in presenza di elementi presuntivi, l'acquirente può essere chiamato a dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo.

  • art. 2727 c.c.

    definisce la prova presuntiva; la Corte richiama il ragionamento inferenziale dai fatti noti al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione semplice deve essere costruita su indizi gravi, precisi e concordanti; il loro apprezzamento, se logicamente motivato, è riservato al giudice di merito.

  • art. 1417 c.c.

    consente ai terzi e ai creditori di provare la simulazione con ogni mezzo, inclusa la prova per presunzioni.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, in particolare quando la censura mira solo a una diversa valutazione dei fatti.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per giustificare la decisione di non differire il giudizio e non disporre attività processuali superflue in presenza di ricorso prima facie infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in collegamento con il comma 1-quater per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La simulazione assoluta dedotta da terzi o creditori può essere provata con ogni mezzo, anche per presunzioni, perché l'atto pubblico fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni rese, non della loro intrinseca verità.
  • In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve valutare gli indizi sia singolarmente sia nel loro complesso, verificando la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, ritiene che l'acquirente debba dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo; la mera quietanza inserita nel rogito non basta a vincere la prova offerta dal terzo creditore.
  • La critica che mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una nuova ponderazione degli indizi non integra, di per sé, una violazione di legge, ma si risolve in una censura di merito inammissibile in sede di legittimità.
  • Nella valutazione della simulazione, gli indizi relativi alla tempistica delle operazioni, alla sproporzione del prezzo, alla mancata prova del pagamento, alla capacità economica dell'acquirente e alla coerenza dell'operazione con l'oggetto sociale possono concorrere a formare una presunzione unitaria di fittizietà del contratto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.