Cassazione Civile, Ordinanza n. 19472/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da creditori di un soggetto garante/fideiussore per far accertare la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare stipulata nel 1992 tra tale soggetto e una società acquirente, con il consenso della coniuge dell'alienante. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto che il trasferimento di alcuni immobili fosse solo apparente, valorizzando una serie di indizi: anteriorità delle garanzie prestate dall'alienante, contiguità temporale tra revoca degli affidamenti e costituzione di ipoteca, rapporto di amicizia tra l'alienante e la legale rappresentante della società acquirente, esiguità del prezzo, mancata prova dell'effettivo pagamento, scarsa liquidità dell'acquirente, incoerenza dell'acquisto rispetto all'oggetto sociale e cessione in blocco dei beni da parte dell'alienante. I ricorrenti per cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 1414, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe confuso l'azione di simulazione con l'azione revocatoria, attribuendo rilievo all'intento di sottrarre beni ai creditori invece che alla volontà simulatoria; hanno inoltre contestato, uno per uno, gli indizi valorizzati dai giudici di merito e sostenuto che la prova del pagamento del prezzo era stata fornita e che non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi sulla prova della simulazione assoluta proposta da terzi o creditori, ammettendo il ricorso alla prova per presunzioni e valutando globalmente gli indizi, senza alcuna inversione dell'onere probatorio. La doglianza dei ricorrenti è stata considerata, nella sostanza, una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre dichiarato superflua la rinnovazione delle notifiche o l'integrazione del contraddittorio, data l'evidente infondatezza/inammissibilità delle censure. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore delle due parti controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata come parametro della simulazione contrattuale; la Corte ribadisce che, nella simulazione assoluta dedotta da terzi o creditori, la prova può essere data con ogni mezzo consentito, anche per presunzioni.
regola sull'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio e afferma che, in presenza di elementi presuntivi, l'acquirente può essere chiamato a dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo.
definisce la prova presuntiva; la Corte richiama il ragionamento inferenziale dai fatti noti al fatto ignoto.
la presunzione semplice deve essere costruita su indizi gravi, precisi e concordanti; il loro apprezzamento, se logicamente motivato, è riservato al giudice di merito.
consente ai terzi e ai creditori di provare la simulazione con ogni mezzo, inclusa la prova per presunzioni.
la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, in particolare quando la censura mira solo a una diversa valutazione dei fatti.
richiamati per giustificare la decisione di non differire il giudizio e non disporre attività processuali superflue in presenza di ricorso prima facie infondato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con il comma 1-quater per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La simulazione assoluta dedotta da terzi o creditori può essere provata con ogni mezzo, anche per presunzioni, perché l'atto pubblico fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni rese, non della loro intrinseca verità.
- In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve valutare gli indizi sia singolarmente sia nel loro complesso, verificando la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, ritiene che l'acquirente debba dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo; la mera quietanza inserita nel rogito non basta a vincere la prova offerta dal terzo creditore.
- La critica che mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una nuova ponderazione degli indizi non integra, di per sé, una violazione di legge, ma si risolve in una censura di merito inammissibile in sede di legittimità.
- Nella valutazione della simulazione, gli indizi relativi alla tempistica delle operazioni, alla sproporzione del prezzo, alla mancata prova del pagamento, alla capacità economica dell'acquirente e alla coerenza dell'operazione con l'oggetto sociale possono concorrere a formare una presunzione unitaria di fittizietà del contratto.
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