Cassazione Penale, Sentenza n. 29623/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due indagati coinvolti in un procedimento cautelare nel quale il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito la misura interdittiva originariamente applicata con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La misura era riferita al reato associativo ex art. 416 c.p., contestato come operante tra le province di Parma e Modena e finalizzato alla commissione di reati tributari e patrimoniali mediante contratti illeciti di somministrazione di manodopera per la lavorazione delle carni e il facchinaggio. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di valutazione delle risultanze investigative, sostenendo che i giudici di merito non avessero verificato se il rapporto fosse davvero un appalto ex art. 1665 c.c. oppure una somministrazione di manodopera, e che comunque mancassero i presupposti per configurare obblighi fiscali in capo al committente. Il secondo ricorrente articolava due censure: da un lato lamentava l'assenza di attualità e concretezza del pericolo cautelare e un difetto di motivazione ex artt. 274 e 275 c.p.p., anche perché il tribunale avrebbe svalutato la sua adesione alla rateizzazione del debito erariale e valorizzato il diritto al silenzio; dall'altro deduceva travisamento del fatto e della prova, sostenendo che l'impianto accusatorio si fondasse sulla somministrazione illecita di manodopera, reato mai contestato, e che mancasse una descrizione chiara del meccanismo fraudolento e del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibile la doglianza comune sulla rivalutazione della gravità indiziaria perché, per effetto del principio devolutivo dell'appello cautelare, il giudizio del Tribunale del riesame era limitato alla sola scelta della misura e ai requisiti di concretezza, idoneità e attualità, restando fuori dal perimetro di cognizione sia la gravità indiziaria sia l'esistenza delle esigenze cautelari. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo di Giovanni Loffredo sulla scelta della misura, osservando che l'ordinanza aveva motivato in modo non illogico sulla inidoneità della precedente misura interdittiva a fronteggiare le esigenze cautelari.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'appello cautelare del pubblico ministero avverso la misura.
Indicata la contestazione associativa posta a base della misura cautelare.
artt. 2 e 8 d. lgs. 14/2000
Richiamati come delitti-fine dell'associazione, secondo l'ordinanza riportata nel testo.
Indicato come uno dei reati-fine perseguiti tramite il meccanismo contrattuale contestato.
Indicato come uno dei reati-fine perseguiti tramite il meccanismo contrattuale contestato.
Invocato dai ricorrenti in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e di motivazione.
Invocato dal ricorrente in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare.
Richiamato dalla difesa per sostenere che il rapporto dovesse essere qualificato come appalto e non come somministrazione di manodopera.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare opera il principio devolutivo: il sindacato del giudice e, in sede di legittimità, della Corte di cassazione resta limitato ai punti della decisione specificamente devoluti con i motivi di gravame e a quelli strettamente connessi.
- Quando l'impugnazione cautelare investe solo la scelta della misura, non è consentito dedurre in cassazione questioni estranee a tale devoluzione, come la rivalutazione della gravità indiziaria o, nei limiti del caso concreto, dell'an del pericolo cautelare.
- La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario è inammissibile se esula dal perimetro devolutivo del giudizio cautelare.
- La motivazione sulla scelta della misura è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto in modo non illogico dell'inidoneità della misura precedente rispetto alle esigenze cautelari ravvisate.
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