Cassazione Civile, Ordinanza n. 21736/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La struttura sanitaria aveva chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 per ritardi nei pagamenti relativi a prestazioni di assistenza sanitaria di alta specialità rese in regime di accreditamento negli anni 2004-2007. Il tribunale aveva respinto la domanda, e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che mancasse una convenzione scritta successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2002 e che, quindi, non fosse applicabile il regime degli interessi per le transazioni commerciali. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 231/2002, sostenendo che per i rapporti sorti dopo l'8 agosto 2002 non sarebbe necessaria, ai fini del diritto agli interessi, la stipula di un contratto scritto tra ente pubblico e struttura accreditata, poiché il rapporto sarebbe desumibile dall'insieme degli atti e dalla condotta delle parti, in coerenza con la disciplina degli accordi contrattuali previsti dalla normativa di settore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, una volta riconosciuto il credito principale per le prestazioni rese, la decisione sull'esistenza e validità del rapporto contrattuale principale copre anche la domanda di interessi accessori, per il principio del giudicato implicito ed esplicito, poiché la maturazione degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce dei principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
d.lgs. n. 231/2002, artt. 1 e 2
disciplinano gli interessi moratori nelle transazioni commerciali; la Corte richiama il principio per cui, nelle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, gli interessi di mora spettano solo se esiste un contratto scritto e valido stipulato dopo l'8 agosto 2002 che regoli prestazioni e corrispettivo.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente come base normativa degli accordi contrattuali tra struttura e amministrazione sanitaria.
art. 24, comma 8, L.R. Sicilia 8 febbraio 2007 n. 2
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esistenza del rapporto convenzionale nel settore sanitario accreditato.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo agli interessi moratori accessori a un credito principale, l'accertamento definitivo dell'esistenza e validità del rapporto da cui origina il capitale può coprire anche la domanda sugli interessi, quando questi dipendano geneticamente dal medesimo rapporto.
- La cosa giudicata non riguarda solo quanto espressamente deciso, ma anche i presupposti logici necessari della decisione: il giudicato implicito preclude la riesamina di questioni che costituiscono antecedenti indefettibili dell'accertamento già compiuto.
- Gli interessi su un'obbligazione pecuniaria hanno autonomia funzionale rispetto al capitale, ma conservano un carattere accessorio quanto al momento genetico: nascono solo se nasce l'obbligazione principale e cessano con la sua estinzione.
- In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il diritto agli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 è subordinato alla presenza di un contratto scritto e valido stipulato dopo l'8 agosto 2002 che disciplini prestazioni e corrispettivo.
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