Sentenza del 27/02/2017 n. 4960 - Corte di Cassazione
Sanzioni tributarie - tardivo pagamento - violazione formale - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il pagamento dell'accisa sul gas metano per gli anni 2004 e 2005, effettuato il 31 dicembre anziché entro il 27 dicembre, termine previsto dall'art. 28, comma 6, della legge n. 388 del 2000. La società sosteneva che il termine del 27 dicembre fosse stato previsto a suo favore, che il pagamento entro il 31 dicembre fosse comunque tempestivo secondo le modalità utilizzate e che il ritardo costituisse una violazione meramente formale, senza danno per l'Erario. L'Agenzia delle Dogane contestava tale interpretazione, sostenendo che il versamento tardivo integrasse una violazione sostanziale, sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e cassato la sentenza della CTR della Puglia, che aveva annullato le sanzioni. Ha stabilito che, in assenza di una diversa previsione ministeriale, il versamento dell'accisa doveva essere effettuato entro il 27 dicembre e che il pagamento il 31 dicembre era tardivo. Il ritardo non è una violazione formale, perché incide sul tempestivo versamento del tributo e determina un deficit, anche temporaneo, di cassa per l'Erario. Sono quindi applicabili sia la sanzione amministrativa per tardivo pagamento sia, ove previsto, l'indennità di mora e gli interessi, trattandosi di istituti con funzioni diverse. È stata inoltre esclusa, in assenza di una motivazione concreta, l'oggettiva incertezza normativa. La causa è stata rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per verificare l'eventuale applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta del D.Lgs. n. 158 del 2015, rideterminare la sanzione e provvedere sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 28, commi 6 e 7
In assenza di un decreto ministeriale che disponga diversamente, la scadenza del versamento dell'accisa, generalmente fissata al 31 dicembre, deve essere anticipata al 27 dicembre.
La norma stabilisce un termine effettivo di versamento entro il 27 dicembre e non due termini alternativi dipendenti dalla modalità di pagamento.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1
Sanziona il versamento tardivo delle imposte.
Il pagamento oltre il termine integra una violazione sostanziale, perché incide sul versamento del tributo e sul tempestivo incasso erariale.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4
Prevede l'indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento.
Indennità e interessi possono cumularsi con la sanzione amministrativa, poiché hanno funzione reintegrativa e non afflittiva.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Esclude le sanzioni in presenza di violazioni meramente formali o di obiettive condizioni di incertezza normativa.
La disposizione non è applicabile quando il ritardo incide sul versamento del tributo; l'incertezza deve inoltre essere oggettiva e dimostrata, non meramente soggettiva.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis
La non punibilità riguarda le violazioni che non arrecano pregiudizio ai controlli e non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
I requisiti per qualificare una violazione come formale sono concorrenti. Il ritardato pagamento non è formale perché incide direttamente sul versamento.
La disciplina sanzionatoria sopravvenuta deve essere valutata dal giudice del rinvio ai fini dell'eventuale rideterminazione della sanzione.
Massime di principio
- Il pagamento tardivo di un tributo, anche se il ritardo è breve e il tributo viene integralmente versato, non costituisce normalmente una violazione meramente formale: incide sul tempestivo incasso dell'Erario ed è quindi sanzionabile.
- Quando una norma fissa un termine specifico per il versamento, non è possibile sostituirlo con un termine più ampio sulla base di considerazioni di equità, di maggiore favore per il contribuente o di modalità alternative di pagamento, se il testo normativo non lo consente.
- L'assenza di un danno definitivo per l'Erario non esclude la sanzione se vi è stato un ritardato afflusso delle somme dovute; è sufficiente anche un deficit di cassa temporaneo.
- La non punibilità per violazione formale richiede congiuntamente l'assenza di pregiudizio ai controlli e l'assenza di incidenza sulla base imponibile e sul versamento del tributo.
- L'oggettiva incertezza normativa non coincide con il semplice errore interpretativo del contribuente: deve risultare un'impossibilità concreta e generale di individuare la regola applicabile, eventualmente comprovata da contrasti giurisprudenziali o da una disciplina realmente ambigua.
- In caso di modifica successiva delle sanzioni, il giudice deve verificare se la nuova disciplina sia applicabile e, se più favorevole, procedere alla rideterminazione della sanzione secondo i principi applicabili nel tempo.
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