Sentenza del 27/02/2017 n. 754 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cedolare secca - Natura giuridica del conduttore - Persona fisica o società - Irrilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l’avviso di liquidazione relativo all’omesso versamento dell’imposta di registro, sostenendo di aver validamente optato per il regime della cedolare secca. Il locatore era una persona fisica che non agiva nell’esercizio di impresa, arte o professione e l’immobile era destinato a uso abitativo. L’Agenzia delle Entrate aveva negato l’agevolazione perché il conduttore era una società, richiamando la propria Circolare n. 26/E/2011, secondo cui la cedolare secca non sarebbe applicabile ai contratti stipulati con conduttori esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza favorevole alla locatrice. Ha stabilito che l’art. 3 del D.lgs. n. 23/2011 richiede che il locatore sia una persona fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile e che non agisca nell’esercizio di impresa, arte o professione. La norma non prevede invece limitazioni relative alla natura giuridica o all’attività del conduttore. Pertanto, la cedolare secca era applicabile anche se il conduttore era una società. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 3 del Decreto legislativo n. 23/2011
Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
La norma consente al locatore persona fisica, non operante nell’esercizio di impresa, arte o professione, di optare per un’imposta sostitutiva sui canoni di locazione abitativa. Poiché non stabilisce requisiti o divieti riferiti al conduttore, la natura societaria di quest’ultimo non impedisce l’accesso alla cedolare secca.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2011
Il regime fiscale alternativo non è applicabile ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
La circolare escludeva la cedolare secca quando il conduttore agiva nell’esercizio di impresa o lavoro autonomo. La Commissione ha ritenuto tale interpretazione non vincolante e non conforme al testo dell’art. 3 del D.lgs. n. 23/2011, perché introduceva nei confronti del conduttore una limitazione prevista dalla legge soltanto per il locatore.
Massime di principio
- Per verificare l’accesso alla cedolare secca occorre concentrarsi principalmente sulla posizione del locatore: deve essere una persona fisica titolare di un diritto sull’immobile e non deve agire nell’esercizio di impresa, arte o professione.
- L’immobile e il contratto devono avere destinazione abitativa; la sentenza considera irrilevante, ai fini dell’agevolazione, che il conduttore sia una società.
- Le circolari dell’Amministrazione finanziaria sono atti interpretativi e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
- In situazioni analoghe, l’eventuale diniego fondato esclusivamente sulla natura societaria del conduttore può essere contestato, purché siano presenti gli altri requisiti sostanziali e formali della cedolare secca.
- La decisione si riferisce all’interpretazione della normativa vigente e alle circostanze del caso concreto; per applicazioni attuali occorre verificare eventuali modifiche legislative o orientamenti giurisprudenziali successivi.
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