Sentenza del 27/02/2017 n. 81 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Redditi partecipazione - Plusvalenza - Cessione fabbricato - Deduzione - Perdita da fidejussione - Spese legali - Inerenza - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito contestando, da un lato, il maggior valore di una plusvalenza patrimoniale derivante dalla cessione di un fabbricato e, dall’altro, la deduzione di una perdita di 335.000 euro sostenuta dalla S.n.c. in seguito all’escussione di fideiussioni prestate in favore della società affittuaria dell’azienda, nonché la deduzione di 18.046,48 euro per spese legali relative alla gestione dell’esposizione debitoria e alla transazione con le banche. L’Amministrazione riteneva tali costi privi di inerenza, poiché le fideiussioni erano state prestate gratuitamente in favore della debitrice e le spese legali sarebbero state sostenute nell’interesse della S.r.l. anziché della S.n.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Il rilievo relativo alla plusvalenza era già coperto da giudicato, essendo stata confermata la legittimità del maggior valore e non essendo stato proposto appello incidentale dai contribuenti. Sono state invece ritenute deducibili sia la perdita di 335.000 euro conseguente all’escussione delle fideiussioni, sia le spese legali di 18.046,48 euro. La prestazione di garanzia era inerente perché funzionale a mantenere operative le linee di credito della società affittuaria, assicurare la continuità dell’attività, favorire l’incasso dei canoni e preservare o incrementare il valore dell’azienda destinata a rientrare nel patrimonio della S.n.c. Le spese legali erano inerenti per gli stessi motivi, mentre la contestazione sulla competenza temporale non è stata riproposta in appello. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Principio generale di inerenza dei costi d’impresa
La prestazione di fidejussione ... trova una sua giustificazione economica ... risultando quindi inerente all’esercizio dell’impresa.
Un costo è inerente quando è collegato, anche indirettamente o in via prospettica, all’attività d’impresa e alla produzione o conservazione di ricavi, senza che sia necessario dimostrare un profitto immediato o certo. La garanzia prestata in favore di un debitore può essere inerente se serve a preservare rapporti contrattuali, continuità aziendale, incasso dei canoni o valore dell’azienda.
Regole fiscali sulla deducibilità delle perdite su crediti
La S.n.c. ... ha prudenzialmente stimato totalmente irrecuperabile il credito ed ha portato l’intero ammontare ... a perdita su crediti.
Il pagamento effettuato dal fideiussore che si surroga nei diritti del creditore può generare un credito verso il debitore principale; tale credito può essere dedotto come perdita quando risultino elementi concreti e documentati che ne dimostrino l’inesigibilità o la sostanziale irrecuperabilità.
Principio di competenza temporale delle spese professionali
Le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento della loro conclusione.
Le spese legali devono essere imputate fiscalmente all’esercizio secondo il momento di ultimazione della prestazione, salvo specifiche regole applicabili. Nel caso esaminato, la questione non è stata comunque esaminata nel merito in appello perché l’Agenzia non l’ha riproposta.
Giudicato interno
Si è formato il giudicato in ordine al rilievo numero 1 ... non essendo stato proposto appello incidentale.
La parte della decisione non impugnata nei termini diventa definitiva e non può più essere rimessa in discussione nel successivo grado di giudizio.
Massime di principio
- La gratuità di una fideiussione non esclude automaticamente l’inerenza: occorre verificare se la garanzia sia funzionale a proteggere rapporti economici, ricavi futuri, continuità aziendale o valore di beni e attività dell’impresa.
- L’inerenza non richiede un vantaggio immediato, certo o direttamente contabilizzato; può risultare da un’utilità indiretta o prospettica, purché economicamente plausibile e adeguatamente documentata.
- Le somme pagate dal fideiussore possono essere deducibili se il successivo credito di rivalsa verso il debitore è effettivo e dimostrato come inesigibile o difficilmente recuperabile.
- Le spese legali sostenute per negoziare o definire l’escussione di una garanzia possono essere inerenti quando la garanzia stessa è collegata all’attività d’impresa e alla tutela di ricavi o beni aziendali.
- Per sostenere la deducibilità è importante conservare contratti, fideiussioni, rapporti bancari, transazioni, documentazione sulla situazione del debitore e prove dell’utilità economica dell’operazione.
- Le contestazioni fiscali devono essere riproposte nei successivi gradi di giudizio: il motivo non riproposto può considerarsi abbandonato, mentre i capi non impugnati possono diventare definitivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 feb 2017Sentenza del 27/02/2017 n. 754 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 27 feb 2017Sentenza del 27/02/2017 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 27 feb 2017Sentenza del 27/02/2017 n. 80 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 27 feb 2017Sentenza del 27/02/2017 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 27 feb 2017Sentenza del 27/02/2017 n. 284 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 27 feb 2017Sentenza del 27/02/2017 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →