Sentenza del 27/02/2017 n. 284 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - crediti e debiti tributari - compensazione - limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2008 relativa al 2007. L'Ufficio aveva recuperato euro 4.189,00 di imposte, oltre sanzioni e interessi, ritenendo indebite le compensazioni effettuate dal contribuente. C.A. aveva utilizzato per compensare i propri debiti tributari un credito IRPEF spettante al sig. O.R., relativo a un rimborso da quest'ultimo maturato tramite modello 730. Il contribuente sosteneva che non vi fosse danno per l'Erario, poiché O.R. avrebbe comunque potuto chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione, e chiedeva in subordine l'annullamento delle sanzioni per assenza di colpa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato la legittimità del recupero dell'imposta e della relativa iscrizione a ruolo, rilevando che la compensazione tributaria è ammessa solo nei casi e alle condizioni espressamente previste dalla legge. In particolare, mancavano sia l'identità tra il soggetto titolare del credito e il soggetto debitore dell'imposta, sia l'indicazione del credito nella dichiarazione o in un'apposita istanza. È stata invece annullata la sanzione, perché il comportamento non aveva sostanzialmente arrecato danno all'Erario e l'errore non era imputabile al contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
La compensazione è ammessa in sede di versamenti unitari delle imposte, nei limiti previsti dalla norma.
La compensazione tributaria richiede, secondo la decisione, che il credito e il debito riguardino il medesimo soggetto e che il credito risulti dalla dichiarazione o da un'apposita istanza. Non è quindi possibile utilizzare il credito fiscale di un terzo per estinguere il proprio debito tributario.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1
È prevista in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione.
La disposizione non ha introdotto una compensazione illimitata e immediatamente applicabile a ogni tributo; restano ferme le disposizioni vigenti e le specifiche condizioni stabilite dalla normativa di settore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, che può evidenziare imposte non versate o compensazioni indebite e consentire il conseguente recupero a ruolo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e, nel contesto della decisione, costituisce il riferimento procedurale per la verifica dei dati dichiarati.
Cassazione civile, sentenza n. 2957 del 10 febbraio 2010
In materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti.
Il principio generale è che versamenti, riscossioni, rimborsi e deduzioni tributarie sono regolati da norme specifiche e inderogabili; la compensazione non può essere estesa per analogia o sulla base delle sole regole civilistiche.
Massime di principio
- Nel diritto tributario la compensazione non è libera come nei rapporti civilistici: è valida solo quando una norma la consente espressamente e nel rispetto delle relative formalità.
- Il credito utilizzato in compensazione deve normalmente appartenere allo stesso soggetto che è obbligato al pagamento del tributo; il credito di un terzo non può essere impiegato per estinguere il debito fiscale altrui.
- Il credito deve essere correttamente indicato nella dichiarazione o nell'istanza prevista dalla legge. La mancata esposizione formale può rendere indebita la compensazione anche se il credito esiste realmente.
- L'assenza di un danno sostanziale per l'Erario non elimina automaticamente l'imposta dovuta, ma può incidere sulla legittimità delle sanzioni quando il contribuente dimostri l'assenza di colpa e l'effettiva neutralità finanziaria dell'operazione.
- Il fatto che il titolare del credito avrebbe potuto ottenere autonomamente un rimborso non autorizza un altro soggetto a utilizzare quel credito in compensazione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente il titolare del credito, il periodo d'imposta, la dichiarazione o istanza in cui il credito deve essere esposto e ogni limite specifico previsto dalla normativa applicabile.
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