Sentenza del 27/02/2017 n. 80 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Reddito società/partecipazione soci - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere prova frode fiscale - Ufficio - Spettanza - Decadenza accertamento - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006-2010, con i quali l’Ufficio contestava maggiori redditi derivanti da una presunta frode fiscale nel commercio di rottami ferrosi. La frode sarebbe stata realizzata mediante l’interposizione di società cartiere, formalmente indicate come cedenti dei rottami, mentre i ricorrenti sarebbero stati gli effettivi fornitori non dichiaranti i relativi ricavi. Sono state inoltre dedotte la decadenza dell’Ufficio per gli anni 2006 e 2007, il difetto di motivazione, l’illegittimo utilizzo dell’accertamento parziale, l’inutilizzabilità o irrilevanza della documentazione prodotta e l’errata ripartizione dell’onere della prova sulla buona fede. La Commissione ha ritenuto che, poiché alla società era contestata la partecipazione consapevole alla frode in qualità di effettiva cedente, spettasse all’Amministrazione finanziaria provare tale consapevolezza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e annullato tutti gli avvisi di accertamento impugnati, compensando le spese di lite. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il D.Lgs. n. 128/2015 non è stato modificato né abrogato dalla successiva legge n. 208/2015 e restano quindi salvi gli avvisi già notificati entro il 31 dicembre 2016, anche in relazione al raddoppio dei termini. Tuttavia, nel merito, ha ritenuto non adeguatamente provata dall’Agenzia la partecipazione consapevole della società alla frode. Le sigle sui documenti di trasporto, gli appunti sequestrati e le intercettazioni telefoniche dimostravano, al più, rapporti o conoscenze tra alcune persone, ma non provavano con sufficiente precisione che la società fosse l’effettiva fornitrice dei rottami o che avesse occultato ricavi.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2
Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria [...] sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini [...]. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento [...] notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La norma disciplina il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti e salva gli effetti degli avvisi già notificati alla data prevista dalla disciplina transitoria.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130-132
Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione [...]. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia [...] i termini [...] sono raddoppiati.
La disciplina ha rimodulato i termini di accertamento e il raddoppio collegato ai reati tributari, ma, secondo la decisione, non ha eliminato la salvaguardia degli accertamenti già notificati prevista dal D.Lgs. n. 128/2015.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In caso di contestazione della partecipazione consapevole a una frode fiscale, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sull’Amministrazione finanziaria.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Gli elementi indiziari possono fondare l’accertamento solo se costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti; indizi generici o ambigui, considerati singolarmente o nel loro insieme, non sono sufficienti.
D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
La norma è stata richiamata dai ricorrenti in relazione alla legittimità dell’accertamento parziale, ma la Commissione ha ritenuto assorbite le questioni preliminari dall’accoglimento dell’appello nel merito.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12
Le disposizioni sono state invocate dai ricorrenti con riferimento agli obblighi di motivazione degli atti impositivi e alle garanzie del contribuente durante le verifiche fiscali; tali questioni non sono state esaminate in modo decisivo, poiché gli avvisi sono stati annullati per insufficienza della prova sostanziale.
Codice di procedura penale, art. 331
La norma è richiamata per l’obbligo di denuncia dei reati perseguibili d’ufficio, presupposto del raddoppio dei termini di accertamento secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Cassazione civile, sentenza n. 16728/2016
Il precedente è stato seguito per affermare che la legge n. 208/2015 non ha modificato né abrogato la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 128/2015 e che restano salvi gli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2016.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta a un’impresa di essere parte consapevole di una frode mediante operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente dimostrare che esistano società cartiere o irregolarità nella filiera: occorre provare il concreto coinvolgimento dell’impresa e la sua consapevolezza del meccanismo fraudolento.
- L’onere della prova grava sull’Ufficio per i fatti costitutivi della maggiore pretesa fiscale, mentre non può essere automaticamente trasferito al contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede quando egli non è il semplice cessionario, ma viene accusato di essere l’effettivo cedente e partecipe della frode.
- Sigle sui documenti di trasporto, rapporti personali tra soggetti, appunti poco leggibili o intercettazioni che dimostrano soltanto conoscenza o contatti non sono necessariamente sufficienti: gli indizi devono essere individualizzati, coerenti e idonei a collegare direttamente il contribuente alle operazioni contestate.
- La presenza di un procedimento penale o di una frode complessiva nella filiera non comporta automaticamente la responsabilità fiscale di ogni soggetto coinvolto commercialmente; la posizione del singolo contribuente deve essere provata autonomamente.
- Per gli accertamenti anteriori alla riforma dei termini, occorre verificare sia la disciplina applicabile sia le norme transitorie: la successiva modifica dei termini non determina necessariamente l’illegittimità degli atti già notificati e fatti salvi dalla normativa precedente.
- In presenza di una prova insufficiente sul coinvolgimento soggettivo del contribuente, l’accertamento può essere annullato anche senza esaminare tutte le ulteriori censure procedurali, perché l’insussistenza della pretesa nel merito è assorbente.
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