Sentenza del 27/02/2017 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Processo tributario - Parti del Processo - Ricorso - Ricorso senza sottoscrizione della parte né procura speciale - Nullità insanabile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto inammissibile e tamquam non esset, cioè come inesistente ai fini del rispetto del termine di decadenza per proporre l'impugnazione. Di conseguenza, il vizio non può essere sanato dopo la scadenza del termine previsto per il ricorso: l'eventuale successiva sottoscrizione o il conferimento della procura non rimettono in termini la parte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso tributario era privo sia della sottoscrizione della parte sia della procura speciale conferita a un difensore tecnico. La mancanza di tali elementi essenziali impedisce di attribuire validità processuale all'atto e di considerarlo una regolare manifestazione della volontà di impugnare.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario in materia di sottoscrizione del ricorso e procura al difensore
La sottoscrizione della parte, oppure la valida procura al difensore tecnico quando richiesta, costituisce requisito essenziale del ricorso. La loro mancanza determina l'inammissibilità dell'atto.
Norme sui termini di decadenza per la proposizione del ricorso tributario
Un atto privo degli elementi essenziali non produce gli effetti di un valido ricorso ai fini dell'interruzione o del rispetto del termine. Decorso il termine, la nullità o l'inesistenza non è sanabile.
Massime di principio
- Nel processo tributario è necessario verificare, prima del deposito, che il ricorso sia sottoscritto dalla parte quando richiesto oppure da un difensore munito di valida procura speciale.
- La mancanza congiunta della sottoscrizione e della procura non costituisce una mera irregolarità formale, ma un vizio essenziale che rende il ricorso inammissibile.
- Un atto processuale radicalmente privo degli elementi che identificano la volontà di impugnare può essere considerato tamquam non esset e non impedisce la maturazione del termine di decadenza.
- La regolarizzazione successiva è utile solo se effettuata entro il termine per proporre il ricorso e se ammessa dalle regole processuali applicabili; dopo la scadenza, il vizio non è normalmente sanabile.
- È opportuno controllare tempestivamente sottoscrizione, procura, legittimazione del difensore e rispetto dei termini, perché la successiva correzione potrebbe non evitare l'inammissibilità.
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