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Sentenza

Sentenza del 27/02/2017 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

Imposta di registro - mandato - vendita immobile - condizione risolutiva - è tale - agevolazione prima casa - condizione - art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), Tariffa allegata, d.P.R. n. 131/86 - proprietà altri immobili - stesso comune - non sussiste - violazione - non è tale - agevolazione - è dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la sussistenza del requisito previsto dall’art. 1, nota II-bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Tale disposizione esclude l’agevolazione quando l’acquirente sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa situata nello stesso comune. Il contribuente aveva conferito preventivamente mandato alla vendita del proprio immobile, con previsione di una condizione risolutiva, e sosteneva di non essere più titolare di altro immobile nel comune al momento dell’acquisto della nuova abitazione.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. La presenza di un mandato alla vendita con condizione risolutiva è stata considerata idonea, nel caso concreto, a escludere la titolarità di un altro immobile rilevante ai fini del requisito agevolativo. Poiché al momento dell’acquisto il contribuente non risultava titolare di altra casa di abitazione nello stesso comune, non vi era violazione della condizione prevista dalla normativa. L’agevolazione prima casa è quindi dovuta e il contribuente ha ottenuto esito favorevole.

Norme richiamate

  • Art. 1, nota II-bis, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Il contribuente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

    Il requisito deve essere verificato con riferimento alla situazione esistente al momento dell’acquisto. L’agevolazione non è esclusa se, in quel momento, il contribuente non è titolare di altra abitazione nello stesso comune; nel caso esaminato, il mandato alla vendita con condizione risolutiva ha concorso a escludere tale titolarità.

  • d.P.R. n. 131/1986, Tariffa allegata

    La disciplina dell’imposta di registro prevede un regime agevolato per l’acquisto della prima casa, subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dalla nota II-bis.

Massime di principio

  • Per verificare il requisito relativo alla titolarità di altri immobili, occorre fare riferimento alla situazione giuridica esistente al momento dell’acquisto della nuova abitazione.
  • La mera precedente proprietà di un immobile non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione se, al momento dell’acquisto, tale proprietà non sussiste più secondo gli effetti giuridici riconosciuti all’atto di vendita o al meccanismo contrattuale adottato.
  • Un mandato alla vendita può assumere rilievo ai fini dell’agevolazione solo se, sulla base dei suoi contenuti e della condizione risolutiva, produce effettivamente l’assenza di titolarità dell’immobile al momento fiscalmente rilevante.
  • La verifica deve riguardare immobili situati nello stesso comune della nuova abitazione e i diritti indicati dalla norma, non qualsiasi bene immobile posseduto dal contribuente.
  • Per evitare contestazioni, è essenziale documentare con precisione la data e gli effetti giuridici della vendita, del mandato e della condizione risolutiva, poiché la spettanza dell’agevolazione dipende dalla situazione concreta esistente alla data dell’acquisto.

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