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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32282/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata riconosciuta responsabile dei reati contestati nei capi A e B: (capo A) falso in bilancio per avere omesso di esporre nei bilanci 2013 e di liquidazione al 31/12/2014 il debito verso la SIC Srl di Euro 241.000, corrispondente al prezzo non pagato di forniture; (capo B) indebita ripartizione dei beni sociali per avere ripartito tra i soci l'attivo di liquidazione (crediti tributari per Euro 41.451) senza prima soddisfare il credito della SIC Srl. La SIC Srl si era costituita parte civile per il danno subito. Nel ricorso per cassazione la difesa ha contestato: 1) l'elemento psicologico del reato di falso in bilancio, sostenendo che l'omissione derivava da errore colposo su consiglio del commercialista e pertanto mancava il dolo; 2) la ritualità/legittimazione della querela in relazione alla persona che l'ha proposta (Marcello Izzo quale legale rappresentante della SIC Srl); 3) l'estinzione del reato relativo alla ripartizione indebita in ragione di un pagamento/transazione effettuata alla parte civile (richiamando l'art. 2633 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi di ricorso in gran parte nuovi o generici e non previamente sottoposti al giudice di merito, e quindi inammissibili per i limiti del giudizio di legittimità (artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 c.p.p.). Sul punto della legittimazione della querela ha richiamato il principio per cui il legale rappresentante di una società di capitali è presumibilmente legittimato a proporre querela senza necessità di specifico mandato statutario. Quanto all'estinzione del reato per pagamento, la Corte ha osservato che la parte civile aveva mantenuto la domanda per danni morali e che non risultava provato il pagamento integrale del danno prima del giudizio, sicché non si poteva applicare la causa estintiva invocata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Euro 3.500,00), oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2621 cod. civ.

    Riferito al falso in bilancio: la Corte ha rilevato che le deduzioni sulla mancanza del dolo (errore colposo per aver seguito il commercialista) sono nuove o generiche e non esaminate in appello, quindi non possono essere valutate in Cassazione. Implicita la necessità che questioni di merito e di fatto siano dedotte nei precedenti gradi.

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso come riferimento al dolo/colpa; la Corte non ha accolta la censura perché relativa a fatti e valutazioni di merito non assunte in grado di appello.

  • art. 2633 cod. civ.

    Norma che sanziona l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore. La Corte ha chiarito che la causa estintiva per il risarcimento del danno prevista dalla norma opera solo se il pagamento integrale è avvenuto prima del giudizio; nel caso in esame non risultava soddisfatta tale condizione.

  • art. 337, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola le formalità della querela relativa alle persone giuridiche. La Corte ha affermato il principio consolidato secondo cui per le società di capitali la mera indicazione del legale rappresentante è sufficiente per la ritualità della querela, non essendo necessario indicare la norma statutaria o la delibera che conferisce i poteri, salvo prova contraria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte ha osservato che il ricorso è stato predisposto nei limiti richiesti ma i nuovi profili di fatto non erano previamente dedotti in appello.

  • artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Norme sul sindacato della Cassazione che impediscono di sollevare per la prima volta in sede di legittimità questioni di fatto o contestazioni di merito non svolte nei gradi precedenti. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi o che richiedevano valutazioni probatorie non compiute in appello.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta deduzioni di fatto o questioni di merito che non siano state previamente discusse nei gradi di merito: le argomentazioni nuove sono normalmente inammissibili.
  • Per le contestazioni di falso in bilancio o omissioni contabili, la distinzione tra dolo e colpa va provata e discussa nei gradi di merito; la semplice asserzione tardiva in Cassazione che l'omissione derivava da un "consiglio del commercialista" non supera il divieto di riesame gratuito dei fatti.
  • La legittimazione del legale rappresentante di una società a proporre querela è presunta salvo specifici divieti statutari o prova contraria: la mera indicazione della qualità di legale rappresentante soddisfa i requisiti formali dell'art. 337, comma 3, c.p.p., per le società di capitali.
  • La causa estintiva prevista per il risarcimento ai creditori (art. 2633 c.c.) richiede il pagamento integrale del credito prima del giudizio per estinguere il reato; pagamenti successivi o transazioni che non estinguano integralmente la pretesa prima del giudizio non determinano necessariamente l'estinzione del reato.
  • Chi propone gravami processuali dovrebbe provvedere a documentare e sollevare preventivamente le questioni fondamentali (prove, transazioni, esimenti) nei gradi di merito per poterle efficacemente utilizzarle in sede di legittimità.

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