Cassazione Penale, Ordinanza n. 25309/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità. Con il ricorso ha dedotto, in sintesi: 1) la carenza di prova circa la destinazione della sostanza a fini diversi dall'uso personale, sostenendo che la droga fosse per consumo personale; 2) la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) l'erroneità del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, assumendo che la recidiva specifica non fosse stata ritualmente contestata; 4) la mancata applicazione dell'attenuante del fatto di speciale tenuità del danno o del pericolo ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha rilevato che i primi motivi sollecitavano una rivalutazione del merito, già affrontato dalla corte territoriale con motivazione non illogica, valorizzando il dato ponderale della sostanza e le intercettazioni telefoniche; ha inoltre ritenuto infondati i motivi su art. 131-bis c.p., recidiva e art. 62 n. 4 c.p., richiamando la gravità dell'offesa, la non occasionalità del fatto e il non modesto valore economico della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, oltre che ripetitivi rispetto all'appello. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla particolare tenuità del fatto, al bilanciamento con le attenuanti generiche e all'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., evidenziando che la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua sulla gravità dell'offesa, sulla non occasionalità della condotta e sulla rituale contestazione della recidiva specifica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie incriminatrice oggetto di condanna; la Corte non ne rivede il merito probatorio, limitandosi a escludere che le censure di ricorso possano sovvertire l'accertamento sulla destinazione non personale della sostanza.
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito evidenzi la gravità dell'offesa, le concrete modalità del fatto e la non occasionalità della condotta, desumibile anche dai precedenti dell'imputato.
l'attenuante del danno o del pericolo di speciale tenuità non è riconoscibile quando il valore economico dello stupefacente non sia modesto e la condotta non sia concretamente poco offensiva.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo che si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa in presenza di una motivazione che valorizzi la gravità dell'offesa, le modalità concrete della condotta e la sua non occasionalità.
- L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. richiede una concreta scarsa offensività del fatto, non compatibile con un valore economico non modesto del bene oggetto di reato.
- La contestazione della recidiva, ove ritualmente inserita nel capo di imputazione, consente il suo utilizzo nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
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