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Sentenza

Sentenza del 04/07/2023 n. 2022 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Contraddittorio obbligatorio in caso di accertamento con studi di settore

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica di un avviso di accertamento relativo all'anno 2013 basato sulla non congruità dello studio di settore (codice WG66U) con recupero di maggiori ricavi determinati dall'adeguamento dello studio (ufficio: ? 6.993; società: ? 6.405). La società ha impugnato l'avviso contestando in particolare la mancata attivazione del contraddittorio preventivo previsto per gli accertamenti fondati sugli studi di settore, la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973 e l'errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), nonché l'infondatezza della pretesa nel merito.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello della società e, in riforma della sentenza di primo grado che aveva soltanto annullato le sanzioni, ha annullato l'intero avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto che l'accertamento si fondasse prevalentemente sullo studio di settore e che l'Ufficio non avesse attivato il contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 10 L.146/1998 e art.5 D.Lgs.218/1997). Inoltre l'Ufficio non ha fornito elementi presuntivi idonei (gravi, precisi e concordanti) a fondare un accertamento analitico-induttivo; il processo verbale di verifica presso la sede non sostituisce il contraddittorio previsto dalla norma. Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite (liquidate in ? 1.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.L. n. 471/1997

    Norma richiamata dall'Ufficio per contestare errori nel contenuto/documentazione della dichiarazione; la Corte distingue tale profilo (violazioni formali) dall'accertamento per adeguamento basato sullo studio di settore, che richiede procedure specifiche (contraddittorio).

  • D.P.R. n. 600/1973

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Prevede l'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici. La Corte evidenzia che tale accertamento richiede elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e l'obbligo di contraddittorio quando fondato prevalentemente sullo studio di settore.

  • Codice Civile

    Richiamato in tema di onere della prova: la parte che agisce in giudizio deve provare i fatti che deduce; la Corte rileva che l'Ufficio non ha fornito elementi presuntivi adeguati a sostenere l'accertamento.

  • Legge 21 maggio 1998, n. 146

    Stabilisce che gli accertamenti basati sugli studi di settore devono essere preceduti dall'invito a comparire per il contraddittorio (ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 218/1997). La Corte afferma il carattere obbligatorio del contraddittorio e la nullità dell'atto in mancanza.

  • Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218

    Disciplina la procedura di invito a comparire per il contraddittorio preventivo; richiamata come la forma procedurale obbligatoria da attivare prima di un accertamento fondato sugli studi di settore.

  • D.L. n. 331/1993

    La giurisprudenza, richiamata dalla Corte, considera il requisito della 'grave incongruenza' quale presupposto necessario per gli avvisi di accertamento fondati sugli studi di settore.

  • Legge n. 296/2006

    Modifica citata dalla giurisprudenza: la Corte connota tale modifica come di mera semplificazione/coordinate normativo e non idonea a eliminare l'obbligo di contraddittorio e la necessità di presunzioni adeguate.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento trova nel risultato dello studio di settore il fondamento prevalente, l'Amministrazione deve obbligatoriamente attivare il contraddittorio preventivo (invito a comparire ai sensi dell'art.10 L.146/1998 e art.5 D.Lgs.218/1997); la mancata attivazione rende l'atto nullo.
  • Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: lo scostamento tra dichiarato e 'standard' non produce automaticamente prova di redditi non dichiarati; occorre il contraddittorio e, se necessario, ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti per fondare un accertamento analitico-induttivo.
  • La verifica in sede (processo verbale) e le contestazioni di natura formale non sostituiscono il contraddittorio richiesto specificamente per gli accertamenti basati sugli studi di settore.
  • L'Ufficio che intende recuperare ricavi sulla base dello studio di settore deve o (i) attivare il contraddittorio e/o (ii) fornire, se procede senza un adeguato contraddittorio, presunzioni autonome e idonee (gravi, precise e concordanti) che giustifichino l'accertamento.
  • Il contribuente ha la facoltà e l'onere, in contraddittorio e in sede contenziosa, di dimostrare le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione rispetto ai parametri statistici; l'Amministrazione deve invece dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto.
  • Se l'adeguamento dello studio deriva da errori di compilazione dei dati dichiarati, l'Ufficio non può limitarsi a recuperare l'importo necessario per rendere 'congruo' lo studio senza mostrare elementi probatori aggiuntivi e aver prima consentito il contraddittorio.

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