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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25146/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, a seguito di giudizio abbreviato, la condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione per aver costretto la figlia minore della compagna, infraquattordicenne, a subire atti sessuali (baci in bocca, toccamenti delle parti intime e rapporti sessuali completi) tra il 2017 e il 2020. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che i fatti sarebbero stati impropriamente sussunti negli artt. 609-bis e 609-ter c.p. invece che nell'art. 609-quater c.p., perché non vi sarebbero state violenza, minaccia, abuso di autorità, inganno o induzione, né una manifestazione di dissenso della persona offesa; ha inoltre contestato la nozione di atti sessuali 'repentini' e l'idea che la sola età della vittima e la mancata espressione di consenso possano integrare la violenza sessuale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 c.p.p., sostenendo di essere stato condannato per fatti ('atti repentini') non contenuti nella contestazione, che parlava di materiale imposizione di atti sessuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul punto decisivo della qualificazione giuridica, affermando che in materia di violenza sessuale l'elemento oggettivo può consistere anche nel compimento di atti sessuali repentini, posti in essere improvvisamente e all'insaputa della vittima, in modo da prevenire la manifestazione del dissenso, e che, quando la persona offesa è infraquattordicenne, rileva la mancanza di un consenso chiaramente espresso, non essendo configurabile una presunzione di consenso. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 521 c.p.p., osservando che la contestazione descriveva già la materiale imposizione di atti sessuali e che non vi era stata una trasformazione radicale del fatto tale da pregiudicare il diritto di difesa. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte di appello con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    richiamato come base del vincolo della continuazione contestato nel capo di imputazione

  • art. 609-bis, comma primo, c.p.

    ritenuto norma correttamente applicata; la violenza sessuale comprende anche condotte di imposizione materiale di atti sessuali e la mancanza di consenso della vittima

  • art. 609-ter, comma secondo, c.p.

    richiamato per l'aggravamento legato all'età della vittima

  • art. 609-quater c.p.

    invocato dalla difesa come diversa qualificazione giuridica, ma escluso dalla Corte perché la fattispecie concreta integrava violenza sessuale e non atti sessuali con minorenne

  • art. 521 c.p.p.

    il principio di correlazione non è violato se non vi è trasformazione radicale del fatto e l'imputato ha potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'accusa

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende

  • artt. 29 e 609-nonies c.p.

    richiamati come pene accessorie applicate con la condanna di merito

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    richiamati per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017

    richiamato quale base del potere di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo non richiede necessariamente una violenza fisica o una minaccia esplicita: può essere integrato anche da atti sessuali compiuti repentinamente e improvvisamente, tali da impedire alla vittima di manifestare dissenso.
  • La mancanza di un consenso chiaramente espresso della persona offesa è sufficiente per integrare la fattispecie di violenza sessuale; non è consentito costruire la tutela della libertà sessuale come presunzione di consenso da vincere con un dissenso successivo.
  • Nel caso di vittima infraquattordicenne, il consenso non può essere presunto e l'età della persona offesa, unitamente al contesto concreto, può incidere sulla valutazione della consapevolezza dell'agente circa l'assenza di consenso.
  • La distinzione tra violenza sessuale e atti sessuali con minorenne non può essere risolta sulla sola base dell'età della vittima quando la condotta contestata e accertata descrive una materiale imposizione dell'atto sessuale; in tale ipotesi la fattispecie corretta resta l'art. 609-bis c.p.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo se la decisione introduce una trasformazione radicale del fatto contestato, tale da impedire una difesa effettiva; non basta un mero scarto letterale tra rubrica e motivazione.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa lettura delle prove dichiarative, se non viene dedotto e specificamente indicato un travisamento del dato probatorio.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeAtti sessuali con minorenneImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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