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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21426/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di due imputati per concorso nel trasporto e nella detenzione di un ingente quantitativo di stupefacenti, consistente in 82 kg di marijuana e 269 kg di hashish, occultati in 21 colli all'interno di un autoarticolato. Uno dei ricorrenti deduceva, in sintesi: insussistenza della prova della sua consapevolezza dell'ingente quantitativo, erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e errata commisurazione della pena. L'altro ricorrente deduceva: violazione delle regole valutative della prova e del principio di correlazione tra condotta e responsabilità, insussistenza di un contributo causale al concorso, erronea applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità per difetto di consapevolezza, erroneo diniego dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e illegittimità del trattamento sanzionatorio. In sostanza entrambi contestavano la prova della partecipazione consapevole al traffico, la configurabilità dell'aggravante e la motivazione su attenuanti e pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già disattese dai giudici di merito e non si confrontassero criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è stata giudicata logica, congrua e corretta in diritto. Nel merito, la Corte ha osservato che la consapevolezza dell'ingente quantitativo di droga emergeva dalle modalità concrete del fatto, dal numero dei colli, dal peso complessivo e dall'occultamento nel mezzo; ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e della prevalenza/equivalenza, fondato sulla straordinaria gravità del fatto, sul traffico internazionale e, per uno dei ricorrenti, su precedenti specifici; ha reputato infondato anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, proporzionato ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato agli imputati.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per detenzione/trasporto di stupefacenti contestata nel capo d'imputazione.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Aggravante dell'ingente quantità; la Corte afferma che la consapevolezza e l'oggettiva consistenza del carico emergono dalle concrete modalità del fatto e dal peso complessivo dello stupefacente.

  • art. 59, comma 2, c.p.

    Richiamato dalle difese in relazione alla conoscenza dell'aggravante; la Corte nega che nel caso mancasse la rappresentazione dell'ingente quantità.

  • art. 62 c.p.

    Richiamato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte lo tratta nel quadro della valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato per il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, rimesso al giudice di merito salvo manifesta illogicità.

  • art. 132 c.p.

    Norma richiamata per la determinazione della pena; la Corte ribadisce l'ampio potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti edittali.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, utilizzato per giustificare diniego delle attenuanti e misura della pena.

  • art. 64 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per censurare l'uso del silenzio dell'imputato; la Corte reputa la censura non consentita perché non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato per la valutazione della prova; la Corte ritiene il compendio probatorio grave, preciso e concordante.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta difensiva di assoluzione per insufficienza/contraddittorietà della prova; la Corte respinge la censura.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante della minima partecipazione è negata perché il contributo degli imputati non è stato ritenuto marginale ma inserito in un'azione congiunta e funzionale al trasporto della droga.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato anche in relazione alla motivazione sul trattamento sanzionatorio e alla valorizzazione della gravità del fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.
  • L'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente può essere desunta non solo dal dato quantitativo, ma anche dalle concrete modalità del trasporto e dell'occultamento, quando tali elementi rendano implausibile la mancata rappresentazione della consistenza del carico da parte dei partecipi.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è discrezionale e può fondarsi su uno o più elementi decisivi relativi alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato e alle modalità della condotta; non è necessario l'esame analitico di tutti i parametri normativi.
  • L'ammissione del fatto o la collaborazione processuale non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, specie in assenza di concreti segnali di ravvedimento e quando la gravità del fatto assuma rilievo preponderante.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o assoluta carenza di motivazione e non richiede una comparazione numerica tra elementi di segno opposto.
  • L'attenuante della minima partecipazione richiede un contributo realmente marginale e trascurabile nell'economia del reato; non basta una mera minore efficacia causale rispetto agli altri concorrenti.
  • La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione è sufficiente se richiama gli elementi essenziali di gravità del fatto e personalità dell'imputato, salvo arbitrarietà o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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