Cassazione Civile, Sentenza n. 35504/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Liguria che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso la cartella esattoriale n. 05220010024704277 relativa a sanzioni per ritenuta d'acconto a carico della società Maccioni Fiori s.a.s. (anno 1993). Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la decadenza dell'agente per la riscossione per notifica tardiva della cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 602/1973; in secondo luogo sosteneva che anche nei confronti del socio coobbligato fosse necessario rispettare il termine di notifica previsto dall'art. 25, e che quindi la cartella notificata a lui sarebbe stata comunque tardiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la cartella è valida: il termine di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito) e la decadenza può considerarsi interrotta dalla notifica della cartella al soggetto obbligato principale. Le successive cartelle nei confronti di coobbligati sono strumentali all'esecuzione e soggette al normale termine di prescrizione, non influendo sulla decadenza già interrotta. Inoltre la responsabilità dei soci della s.a.s. è illimitata e solidale; il socio può essere sottoposto all'esazione senza ulteriore notifica dell'atto impositivo originario. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio della controricorrente e del contributo unificato aggiuntivo
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, primo comma, lett. c)
Il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato). La Corte ha ritenuto che la decadenza non fosse maturata perché i termini decorrono da quella data
Principio della responsabilità illimitata e solidale dei soci delle società in nome collettivo e delle s.a.s.; applicato anche alle obbligazioni tributarie dei soci
Citato nella sentenza come richiamo alle ordinarie condizioni della responsabilità del socio (secondo il testo, il debito del socio è il medesimo della società e l'esazione può essere effettuata anche senza nuova notifica dell'atto impositivo)
d.P.R. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
Norma richiamata per il versamento del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'ulteriore importo
Cass. civ., 30 agosto 2013 n. 19985
Giurisprudenza citata a sostegno dell'affermazione che l'esecuzione infruttuosa sul patrimonio sociale legittima la chiamata del socio e che il rapporto di sussidiarietà non esclude la solidarietà dell'obbligazione tributaria
Cass. civ., sent. n. 24322 del 14 novembre 2014
Richiamata per affermare che il termine di decadenza è definitivamente interrotto con la notifica della cartella nei confronti dell'obbligato principale; successive cartelle verso coobbligati hanno funzione esecutiva e non incidono sulla decadenza già interrotta
Cass. civ., 9 maggio 2007 n. 10584
Richiama il principio secondo cui la responsabilità illimitata e solidale dei soci di s.a.s. opera anche per le obbligazioni tributarie, in mancanza di deroga espressa
Cass. civ., 24 marzo 2011 n. 6734
Sottolinea che l'imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve nella responsabilità dei soci, rendendo i debiti della società effettivamente debiti dei soci
Cass. civ., 6 settembre 2006 n. 19188
Richiamata per l'affermazione che, sul piano tributario, essendo il debito del socio il medesimo della società, il socio può essere sottoposto all'esazione senza la necessità di notificare l'atto impositivo originario
Cass. SS.UU. 28709/2020
Conferma l'orientamento secondo cui il presupposto impositivo della società di persone si realizza direttamente in capo ai soci
Massime di principio
- Il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973 decorre dall'avvenuto passaggio in giudicato dell'accertamento; quindi occorre verificare la data di definitivezza dell'atto impositivo per valutare la tempestività della cartella
- La notifica della cartella all'obbligato principale interrompe la decadenza; successive notifiche a coobbligati sono finalizzate all'esecuzione e non riaprono il termine di decadenza già interrotto
- Nei confronti dei soci di una s.a.s. vige la responsabilità illimitata e solidale; l'agente per la riscossione può sottoporre il socio all'esazione senza dover notificare nuovamente l'atto impositivo originario, salvo specifiche previsioni contrarie
- In una situazione simile, per impugnare efficacemente la cartella conviene articolare i mezzi di gravame sul punto della decorrenza del termine (data di definitività dell'accertamento) e verificare l'esistenza di precedenti notifiche al debitore principale che abbiano interrotto la decadenza
- Le successive azioni esecutive verso coobbligati sono soggette ai termini di prescrizione ordinaria; pertanto, valutare separatamente prescrizione e decadenza quando si contestano cartelle notificate a coobbligati
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