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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13011/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 28/02/2022 che, riformando il Tribunale di Castrovillari, aveva condannato gli imputati (pena condizionalmente sospesa) per lesioni personali e violenza privata ma aveva poi dichiarato che i reati erano estinti per prescrizione; la Corte d'appello ha però confermato le statuizioni civili. I ricorrenti articolano quattro motivi: (1) violazione dell'art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa e del doppio grado, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe valutato adeguatamente le prove prima di confermare le civili; (2) vizio di motivazione e contraddittorietà, lamentando che la ricostruzione dei fatti è confusa e che andava pronunciata l'assoluzione piena, non la condanna di primo grado confermata, oltre a contestare l'entità della pena; (3) carenza di argomentazione sulla decisione dei motivi d'appello e sulla liquidazione delle spese civili; (4) omissione di valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e richiesta, in via nuova, che il fatto fosse qualificato come di particolare tenuità invece che estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici, privi di specificazione idonea a dimostrare l'evidenza dei presupposti per una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; ha inoltre considerato inedito e quindi inammissibile il motivo relativo all'art. 131-bis sollevato per la prima volta in Cassazione. La Corte ha confermato la possibilità per il giudice d'appello, pur dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, di valutare le censure ai fini delle statuizioni civili e ha ritenuto corretto il comportamento della Corte territoriale nel confermare le statuizioni civili. Per legge, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (per colpa nell'impugnazione) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • Costituzione

    Richiamato dai ricorrenti per il diritto di difesa e il doppio grado; la Corte osserva che il diritto è rispettato se i motivi di ricorso sono specifici e consentono una verifica effettiva, mentre censure generiche sono inammissibili

  • Codice di procedura penale

    La sentenza ricorda che l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo evidente e non richiedono accertamenti; i ricorrenti non hanno dimostrato tale evidenza

  • Codice di procedura penale

    Nei casi in cui il reato sia prescritto dopo una condanna di primo grado, il giudice dell'impugnazione deve comunque esaminare le censure relative alla responsabilità ai fini civili; la Corte territoriale ha agito su questo presupposto

  • Codice di procedura penale

    Rilevata l'inammissibilità per motivi nuovi in Cassazione; il motivo introdotto ex novo è stato dichiarato inammissibile ai sensi della disciplina sulla materia

  • Codice di procedura penale

    Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi

  • Codice penale

    La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata sollevata tardivamente in Cassazione ed è inammissibile; inoltre la declaratoria di prescrizione è più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per tenuità

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L.18/12/2020, n.176)

    Richiamato nel procedimento di requisitoria scritta del Procuratore generale, relativo alla richiesta di dichiarare i ricorsi inammissibili

  • D.P.R. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • Codice penale (norme sostanziali del capo d'imputazione)

    artt. 81 comma 2, 110, 61 n.2, 582 comma 2, 610

    Richiamate per identificare i reati contestati in primo grado (lesioni personali e violenza privata); non oggetto di nuova valutazione in Cassazione a causa dell'inammissibilità dei motivi

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione impone la declaratoria di non doversi procedere ai fini penali, ma il giudice d'appello può comunque esaminare le censure sulla responsabilità ai fini civili e confermare le statuizioni risarcitorie se la valutazione degli atti lo consente
  • Per ottenere in Cassazione una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., il ricorrente deve indicare elementi presenti negli atti la cui evidenza sia tale da escludere il fatto o la responsabilità senza necessità di ulteriori accertamenti; censure generiche o mere rivalutazioni non sono sufficienti
  • Motivi introdotti per la prima volta in Cassazione sono inammissibili salvo che ricorrano specifici presupposti; questioni nuove devono essere sollevate in precedenza nei gradi di merito
  • La declaratoria di prescrizione è, in genere, più favorevole all'imputato rispetto all'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis), quindi questa ultima non sostituisce automaticamente la prescrizione
  • Se il ricorso di Cassazione è ritenuto inammissibile per colpa (es. generico, temerario o introduttivo di motivi nuovi), il giudice può condannare al pagamento di somme alla cassa delle ammende e alle spese processuali
  • Critiche generiche alla motivazione della Corte d'appello o del Tribunale senza indicazione puntuale dei profili logici e probatori contestati sono inefficaci in Cassazione: è necessaria una specifica esposizione delle doglianze e dei riferimenti probatori

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