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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14818/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel contesto di procedure esecutive immobiliari riunite pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, il debitore esecutato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca dell'aggiudicazione di un immobile pignorato e del successivo decreto di trasferimento, sostenendo che la vendita fosse avvenuta a prezzo non giusto e domandando una nuova stima del bene, oltre alla possibilità di continuare ad abitare l'immobile. Rigettata l'istanza dal giudice dell'esecuzione, il debitore ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, nonché contro il decreto di aggiudicazione e il decreto di trasferimento, deducendo la violazione delle norme sull'esecuzione forzata, in particolare degli artt. 586 c.p.c., 164-bis disp. att. c.p.c. e 54-ter d.l. n. 18/2020, e chiedendo la revoca dei provvedimenti e il rinvio al giudice dell'esecuzione per una nuova stima.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse impropriamente impugnato con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. atti privi di definitività e, quanto meno per aggiudicazione e decreto di trasferimento, anche di decisorietà. Secondo la Corte, le doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine di legge, davanti al giudice dell'esecuzione; inoltre, l'aggiudicazione quale atto del professionista delegato non era autonomamente opponibile, sicché eventuali vizi andavano contestati contro il successivo decreto di trasferimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della banca controricorrente ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è utilizzabile solo contro provvedimenti aventi i caratteri della definitività e decisorietà, che la Corte ha escluso per gli atti impugnati.

  • art. 617 c.p.c.

    Le doglianze relative al preteso malgoverno delle norme processuali nell'esecuzione forzata devono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla conoscenza del provvedimento.

  • art. 618, ultimo comma, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è proponibile solo contro la sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi in unico grado.

  • art. 586 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento è il provvedimento rispetto al quale vanno fatte valere le eventuali censure avverso la vendita forzata e la determinazione del prezzo.

  • art. 591-bis c.p.c.

    L'aggiudicazione disposta dal professionista delegato non è autonomamente impugnabile con opposizione separata; eventuali vizi si contestano con riferimento all'atto successivo del giudice dell'esecuzione.

  • art. 164-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di esecuzione forzata, ma la censura è stata ritenuta tardiva e veicolata con mezzo di impugnazione inidoneo.

  • art. 54-ter d.l. n. 18/2020

    Norma invocata dal ricorrente nel contesto dell'esecuzione immobiliare, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà luogo, nei casi previsti, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo immobiliare, le doglianze contro il modo di svolgimento dell'esecuzione devono essere veicolate mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non mediante ricorso straordinario per cassazione avverso atti privi di definitività e decisorietà.
  • Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è inammissibile quando sia diretto contro provvedimenti esecutivi che non abbiano natura decisoria e definitiva.
  • L'aggiudicazione compiuta dal professionista delegato non è autonomamente impugnabile con opposizione separata; eventuali vizi vanno fatti valere contro il primo atto successivo del giudice dell'esecuzione, ordinariamente il decreto di trasferimento.
  • Le censure relative al prezzo di vendita, alla stima dell'immobile e alla regolarità della vendita forzata devono essere sollevate tempestivamente nel rimedio processuale tipico previsto per gli atti esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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