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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1354/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva, in primo luogo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione alla confisca del denaro e del telefono cellulare, nonché la mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato (cessione e detenzione di cocaina). In secondo luogo, si censurava la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (valutazione delle condizioni per proscioglimento) da parte del giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto e lo ha accolto soltanto limitatamente alla confisca del telefono cellulare: ha annullato la sentenza impugnata per quanto riguarda la confisca del telefono e ha rinviato al Tribunale di Lucca per nuova valutazione. Per il resto (pena, multa, confisca del denaro e altri provvedimenti) il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la confisca del denaro è stata ritenuta legittima.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata era una sentenza ex art. 444 (patteggiamento)

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma che sanziona il reato di cui è stato dichiarato colpevole l'imputato (illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti)

  • art. 240, comma 1 cod. pen.

    Prevede la confisca facoltativa dei beni strumentali al reato: è necessaria motivazione che dimostri il nesso funzionale stabile tra cosa e reato e la pericolosità della cosa (probabilità di reiterazione). La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione limitata all'uso del telefono per contattare clienti, mancando il necessario collegamento funzionale e la pericolosità

  • art. 240, comma 2 cod. pen.

    Citato erroneamente dal giudice di primo grado: disciplina la confisca obbligatoria per alcune ipotesi; la Corte ha osservato l'erroneo richiamo ma si è pronunciata sul merito della confisca del telefono come misura facoltativa ex comma 1

  • art. 240-bis cod. pen.

    Regola la confisca per sproporzione/presunzione di provenienza illecita: può essere disposta quando il denaro è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e non giustificato, senza che sia necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità diretto con il reato

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi tassativi di ammissibilità del ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (es.: errori relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 129 perché non rientra nei motivi ammessi

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina il proscioglimento per particolare tenuità o per altre cause: la mancata valutazione di condizioni ai sensi dell'art. 129 non è idonea di per sé a fondare il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, ai sensi di art. 448 comma 2-bis

Massime di principio

  • La confisca di un telefono come bene strumentale (art. 240 comma 1) richiede una motivazione specifica che dimostri non solo l'impiego nell'atto criminoso, ma un nesso funzionale stabile e la pericolosità della cosa (probabilità di reiterazione): motivazioni generiche (es. 'contatto con clienti') possono essere insufficienti e determinare l'annullamento
  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis e d.P.R. 309/1990) può essere disposta anche senza provare un nesso di pertinenzialità diretto: è sufficiente dimostrare l'indisponibilità di giustificare la provenienza di somme sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati e concrete circostanze di sospetto (dislocazione in più pacchetti, varietà del taglio delle banconote, incongruenza con i redditi)
  • Nel ricorso avverso una sentenza di patteggiamento le censure ammesse in cassazione sono tassative (art. 448 comma 2-bis): per contestare altri profili (es. omissione della valutazione per proscioglimento ex art. 129) il rimedio è in genere inammissibile in cassazione e occorrono strumenti o motivi diversi
  • Chi impugna decisioni di confisca deve produrre elementi probatori precisi e specifici sulla provenienza lecita dei beni (documentazione bancaria, spiegazioni coerenti con il luogo e la modalità di detenzione delle somme) perché il giudice valuti la non sproporzione; la mera produzione generica di documenti può essere ritenuta insufficiente se il giudice li ritiene non decisivi
  • Quando si intende contestare in cassazione una motivazione giudiciale è importante formulare censure rientranti nei motivi ammessi dalla norma (precisione e specificità richieste): censure generiche o non previste dalla legge saranno dichiarate inammissibili

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