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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1326/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in Cassazione due ordinanze del Tribunale di Mantova (21/12/2020) che, in sede di riesame, avevano rigettato gli appelli avverso il decreto del GUP del 07/11/2019 relativo al mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di quote societarie ritenute riconducibili a Vincenzo Garritani. Le censure principali erano: 1) formazione del giudicato cautelare rispetto al dissequestro disposto dal Tribunale il 09/03/2020 (sostenevano che non poteva più riesaminarsi la sussistenza del sequestro delle quote); 2) nullità del provvedimento originario di sequestro per incompetenza funzionale del giudice che lo ha adottato (violazione artt. 178, 179 e 321 c.p.p.); 3) nullità per mancata motivazione circa l'impossibilità di eseguire la confisca diretta, essendo il sequestro per equivalente ammissibile solo se il profitto del reato non è rinvenibile nella sfera patrimoniale del reo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che si fosse formato un giudicato cautelare: l'ordinanza del 16/12/2019 era stata infatti annullata dalla Corte di Cassazione l'08/09/2020, e il provvedimento del 09/03/2020 era mera esecuzione di quella ordinanza annullata. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio, avesse adempiuto al compito disposto dalla Cassazione, colmando il deficit motivazionale del GUP con un'ampia e dettagliata motivazione che ha ricostruito la "catena di controllo" societaria, gli indici di riconducibilità delle società a Garritani e le dichiarazioni acquisibili. I motivi relativi a incompetenza funzionale e alla presunta carenza di motivazione sull'impossibilità del sequestro diretto sono stati giudicati manifestamente infondati e generici: il Tribunale ha spiegato l'assegnazione del fascicolo e la legittimità dell'adozione del sequestro da parte del giudice supplente; inoltre la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la confisca per equivalente è legittima se il profitto non è rinvenibile nella sfera del reo (anche in via transitoria) e ha sottolineato che il giudice non può modificare la richiesta formulata dal PM. In conclusione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma sul rito d'appello in materia di misure cautelari (ricorso in appello avanti al Tribunale); qui rilevante per inquadrare il giudizio di appello cautelare e la pienezza di cognizione che attribuisce al giudice del gravame.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alle regole di motivazione del provvedimento impugnato e alla possibilità di motivazione per relationem per gli atti del procedimento noti alle parti.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione dei beni sequestrati e procedure connesse; invocata nella discussione sulla validità formale del sequestro e sulle formalità procedurali.

  • art. 178 comma 1 lett. a) e art. 179 comma 1 cod. proc. pen.

    Norme sulla competenza funzionale tra Gip e Gup; censurate dai ricorrenti come violate, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse incompetenza funzionale essendo intervenuta corretta assegnazione e supplenza.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Disposizione sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in materia tributaria; la Corte ha richiamato che la richiesta del PM era basata su detta norma e che il provvedimento è stato motivato in funzione della impossibilità di reperire beni rilevanti nella disponibilità degli indagati.

  • art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sull'erronea applicazione delle regole di motivazione: la Corte di Cassazione aveva richiamato la differenza tra giudizio di riesame e giudizio di appello cautelare rispetto all'art. 309 comma 9.

  • art. 292 comma secondo lett. c-bis) cod. proc. pen.

    Norma che prevede la nullità del provvedimento applicativo della misura per mancata motivazione specifica; la Corte ha distinto l'ambito di applicazione di tale obbligo motivazionale.

  • art. 104-bis comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in rapporto alla validità della nomina dell'amministratore giudiziario; il Tribunale del riesame aveva valutato la questione nel merito dopo il rinvio.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e struttura del processo penale come processo di parti, invocato per sostenere che il giudice non può variare su iniziativa propria la domanda formulata dal PM.

Massime di principio

  • In appello cautelare (art. 322-bis) il giudice del gravame ha pienezza di cognizione e, se investito del merito dalla difesa, deve rivedere e integrare la motivazione carente del provvedimento di primo grado laddove necessario.
  • La formazione del giudicato cautelare su provvedimenti di riesame non è operativa se il provvedimento originario è stato annullato in sede di legittimità: atti consequenziali all'atto annullato non producono un ostacolo al riesame.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo se il profitto o prezzo del reato non è rinvenibile nella sfera patrimoniale del reo o dell'ente beneficiario; tale impossibilità può essere anche transitoria e non richiede una ricerca generalizzata preventiva dei beni.
  • Il giudice non può sostituirsi al pubblico ministero nel formulare o variare la richiesta di misura: deve motivare entro i limiti della domanda proposta dal PM e valutare gli elementi posti a fondamento della richiesta.
  • Le censure di incompetenza funzionale richiedono prova concreta della violazione delle regole di assegnazione: la mera contestazione formale è insufficiente se emerge che il provvedimento è stato adottato da giudice legittimamente assegnatario o supplente.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi generici che non indicano specifiche carenze argomentative o illogicità decisionali del provvedimento impugnato; la critica deve essere puntuale e confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di merito.

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