Cassazione Penale, Sentenza n. 1321/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva assolto l'imputato dal capo B) e rideterminato la pena per il residuo reato di furto aggravato di energia elettrica (capo A). Il ricorso solleva cinque motivi: 1) violazione di legge, illogicita' e apparente della motivazione in ordine alla responsabilita' per l'allaccio abusivo; 2) vizio di motivazione perché la colpevolezza non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio; 3) sussistenza della scriminante ex art. 47 c.p. (ignoranza del fatto); 4) omissione e carenza di motivazione circa una prova decisiva (allegato alla richiesta di gratuito patrocinio che mostrerebbe la presenza di altre sette persone nell'abitazione, che avrebbero potuto commettere la condotta); 5) violazione di legge per cui l'assoluzione dal capo B) "perché il fatto non sussiste" implicherebbe che non sussista neppure il fatto contestato al capo A).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure riguardavano esclusivamente la rivalutazione del materiale probatorio e della motivazione di merito, materie precluse al sindacato di legittimita' ove non vi siano vizi di manifesta illogicita' o aporie. La Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la responsabilita' dell'imputato rilevando elementi univoci (l'imputato utilizzava direttamente l'energia indebitamente sottratta e, al momento dell'accertamento, ha azionato l'interruttore dell'abitazione). E' stato affermato che l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n.2 c.p.) e' valutabile anche quando l'allaccio sia stato materialmente compiuto da altra persona, purché il beneficiario fosse a conoscenza o ne ignorasse l'esistenza per colpa. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'assoluzione sul capo B) si fondava su indeterminatezza normativa (art. 75, comma 2 d.lgs. 159/2011) e su principio costituzionale, perciò non comporta automaticamente l'assenza del fatto relativo al capo A). Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (decisione del 29/09/2021, estensore Cons. Daniela Dawan).
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen.
L'aggravante del 'mezzo fraudolento' è valutabile anche quando l'allacciamento abusivo sia stato materialmente compiuto da persona diversa dall'agente; rileva l'utilizzo consapevole o la conoscenza/colpa del beneficiario, essendo circostanza di natura oggettiva imputabile se conosciuta o ignorata per colpa.
Richiamata dal ricorrente come scriminante (ignoranza del fatto); la Corte ha ritenuto che la prova raccolta dimostrava la consapevolezza dell'imputato nell'uso dell'energia indebitamente sottratta, escludendo l'operativita' della scriminante.
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
La norma è stata ritenuta di contenuto precettivo indeterminato (obbligo generico di 'rispettare le leggi'), motivo per cui la Corte d'appello ha assolto sul capo B); tale insufficienza normativa non incide automaticamente sugli altri reati contestati.
Sentenza Corte Cost. n. 25/2019
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della normativa che sanziona il mancato rispetto di prescrizioni indeterminate (es. 'vivere onestamente', 'rispettare le leggi') in sede di misure di prevenzione, confermando la non idoneità di tali formule a fondare responsabilità penali o affini.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 5465/2020; Sez. 6 n. 47204/2015; Sez. 4 n. 5973/2020; Sez. 5 n. 32025/2014)
Principi richiamati: il sindacato della Cassazione è limitato e non può riformare il giudizio di fatto se la motivazione non è viziata da manifesta illogicità; e la responsabilità per furto di energia può essere attribuita anche al beneficiario che usa l'allaccio compiuto da altri, se conosce o ne ignora l'esistenza per colpa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione ampia e autonoma delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
- Nel furto di energia elettrica, il soggetto che utilizza l'energia tramite un allaccio abusivo realizzato da altri può essere ritenuto responsabile e gravato dall'aggravante del 'mezzo fraudolento' se la condotta è conosciuta o ignorata per colpa.
- L'assoluzione per un reato basata su indeterminatezza normativa o su profili di illegittimità costituzionale non determina automaticamente l'inesistenza fattuale di condotte eventualmente rilevanti per altri capi di imputazione.
- La mancata produzione o valutazione di documenti (es. istanza di gratuito patrocinio che dimostra la presenza di altri conviventi) può essere ininfluente se la Corte territoriale ha fornito elementi univoci a carico dell'imputato; l'eccezione ha rilievo solo se l'omissione ha inciso concretamente sulla valutazione della prova.
- Chi impugna in Cassazione deve inquadrare i motivi entro i limiti del sindacato di legittimità: far emergere vizi formali o di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione rende il ricorso ammissibile; questioni di fatto e valutazioni di merito, invece, restano in gran parte prerogativa del giudice di merito.
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