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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1324/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 09/01/2012-05/11/2013: Cantoro era accusato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di due episodi di cessione, con il ruolo di custode del prezzo. Il processo di primo grado si concluse con sentenza di assoluzione. Il ricorrente denunciava (1) violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale svalutato la sentenza di annullamento della Cassazione e l'apporto difensivo; sosteneva che la sentenza assolutoria dimostrava l'inidoneità originaria degli elementi di accusa e che il diritto al silenzio non poteva operare come causa ostativa in presenza di tale difetto originario; (2) vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo all'esistenza del dolo o della colpa grave, rilevando che le intercettazioni erano generiche e che non risultava una condotta colposa idonea a escludere l'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce e rinviando per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente individuato profili di dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo: le intercettazioni rilevate erano generiche e la conversazione fra terzi non integra di per sé una condotta colposa imputabile al Cantoro; inoltre, l'interrogatorio reso dal ricorrente il 30/04/2012 e la memoria difensiva depositata contenevano spiegazioni alternative conosciute dall'autorità giudiziaria e hanno assolto, ai fini della riparazione, alla funzione di far emergere fatti che escludono la rilevanza colposa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la colpa rilevante per escludere l'indennizzo è di natura oggettiva e richiede un nesso causale tra la condotta e l'adozione della misura restrittiva; il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonomia di giudizio rispetto al processo penale, se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza di configurabilità del reato. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rimessa per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'esclusione dell'indennizzo per ingiusta detenzione in caso di dolo o colpa grave del detenuto. La Corte interpreta il requisito della colpa come elemento oggettivo (non coincidente con la colpa penale): devono sussistere comportamenti specifici che abbiano dato causa o concorso a dare causa alla misura restrittiva e va accertato un nesso causale tra tali comportamenti e il provvedimento cautelare.

  • Principi giurisprudenziali richiamati (Sez. 4, n. 9212/2013; Sez. U., n. 43/1995 e altra giurisprudenza

    Richiamati i principi che definiscono la colpa rilevante ai fini della riparazione come valutazione oggettiva ex ante (id quod plerumque accidit), la necessità di accertare il nesso causale tra condotta e misura cautelare e l'autonomia del giudice della riparazione rispetto al giudizio penale. Inoltre richiamato il principio che il silenzio/reticenza dell'indagato può essere valutato ai fini della riparazione solo se l'indagato è in grado di indicare circostanze specifiche che rendano inoffensivi gli indizi acquisiti.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta, con autonomia rispetto al processo penale, se la condotta dell'indagato abbia oggettivamente prodotto la falsa apparenza di illiceità richiedendo un nesso causale tra condotta e misura restrittiva.
  • La colpa rilevante per escludere l'indennizzo non è la colpa penale soggettiva ma una colpa oggettiva: si richiede una condotta materiale prevedibile secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit.
  • Il mero riferimento in intercettazioni fra terzi o frasi generiche che non individuano direttamente il ricorrente non è, di per sé, sufficiente a provare la colpa grave ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
  • L'esercizio del diritto al silenzio non impedisce automaticamente il riconoscimento della riparazione: se l'indagato successivamente fornisce spiegazioni specifiche e documentate che eliminano il valore indiziante degli elementi acquisiti, tali elementi devono essere valutati favorevolmente dal giudice della riparazione.
  • In situazioni simili è necessario che la difesa documenti e faccia emergere, tempestivamente, circostanze alternative e spiegazioni concrete per contrastare gli indizi investigativi, poiché ciò può incidere decisivamente sulla valutazione della colpa oggettiva ai fini dell'indennizzo.

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