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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1323/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e omessa motivazione rispetto all'art. 59, comma 4, cod. pen. (sostiene che il fatto sia escluso dalla scriminante dello stato di necessità per grave indigencia e problemi di salute); 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 99, comma 4 e 62-bis cod. pen. (contestata la valutazione negativa delle circostanze generiche e la qualificazione della recidiva, con conseguente determinazione della pena). Il fatto di base era relativo a più imputazioni (art. 624, art. 493-ter, art. 110 c.p. ecc.), con la Corte d'Appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (non doversi procedere per un capo per difetto di querela e rideterminazione della pena per i restanti capi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'indigenza non integri di per sé lo stato di necessità in mancanza degli elementi di attualità e inevitabilità del pericolo, richiamando giurisprudenza che esclude la scriminante quando sia possibile ricorrere a forme di assistenza sociale. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle circostanze generiche (anche in considerazione della personalità e dei precedenti dell'imputato) e sull'aumento di pena per recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 29/09/2021.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 4, cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la scriminante dello stato di necessità richiede il pericolo attuale e inevitabile per la persona: la sola situazione di indigenza non è sufficiente se è possibile ricorrere a mezzi non criminosi o all'assistenza sociale.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Richiamata nella valutazione delle circostanze generiche: la Corte territoriale ha motivato il diniego di attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e per la personalità dell'imputato.

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Usata per giustificare l'aumento di pena per recidiva; la Corte ha ritenuto che l'ulteriore reiterazione di reati sia indice di rinnovata pericolosità e legittimi maggiori effetti della recidiva.

  • art. 624, cod. pen.

    Norma del capo d'imputazione (furto) per la quale è stata pronunciata condanna rideterminata in appello; citata come reato contestato.

  • art. 493-ter, cod. pen.

    Norma richiamata tra le imputazioni (più capi), sulla base della quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena per le residue imputazioni.

  • art. 110, cod. pen.

    Richiamata come norma di concorso di persone nel reato (articolazione delle imputazioni), presente nei capi d'accusa esaminati.

Massime di principio

  • La sola condizione di indigenza o difficoltà economica non costituisce automaticamente "stato di necessità" ai fini dell'esimente prevista dall'art. 59 c.p.: occorrono pericolo effettivo, imminente e inevitabile e assenza di alternative lecite.
  • Se è possibile ottenere assistenza tramite gli istituti di welfare o comportamenti non criminali, l'esimente dello stato di necessità viene meno perché mancano gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo.
  • Il giudice di merito deve motivare adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la presenza di precedenti e la reiterazione delinquenziale possono giustificare il diniego e l'applicazione della recidiva (art. 62-bis).
  • L'onere probatorio circa l'esistenza di fattispecie scriminanti o di circostanze favorevoli grava sul ricorrente: affermazioni generiche senza prova non sono sufficienti in cassazione.
  • La Corte di Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi manifestamente infondati quando confermano la correttezza della motivazione del giudice di merito su fatti e valutazioni di prova.

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