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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1327/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che, nel riesame, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. ma ha confermato la misura cautelare (custodia in carcere) per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico e reati connessi. Il ricorrente contestava la mancanza e l'illogicità della motivazione in relazione alla gravità indiziaria (in particolare la lettura e l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche n. 176 del 18/06/2020 e ambientale n. 338 del 15/09/2020), il travisamento della prova, l'assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e l'erronea esclusione di misure alternative (art. 274, 275 e 275-bis c.p.p.).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché le censure erano soprattutto di merito (interpretazione di fatti e intercettazioni) precluse al sindacato di legittimità. Il Collegio ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non manifestamente illogica: le intercettazioni e i riscontri processuali giustificavano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (rischio di recidiva, caratura criminale, mancanza di attività lavorativa, possibilità di reiterazione anche al domicilio). Conseguentemente è stata confermata l'idoneità della custodia in carcere; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il Tribunale aveva escluso l'aggravante associativa prevista dall'art. 416-bis; la Cassazione riporta la contestazione ma giudica che la decisione sul suo eventuale riconoscimento rientra nella valutazione di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei gravi indizi, fondata sulle intercettazioni e sui riscontri, costituisce accertamento di merito non sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; la sentenza conferma che l'accertamento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari è valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo per violazione di norme o manifesta illogicità.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina sulle misure cautelari diverse dalla carcerazione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha escluso misure alternative per affidabilità e rischio di reiterazione.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    art. 275-bis cod. proc. pen.

    Previsione di strumenti di controllo per misure cautelari non detentive; il Tribunale ha escluso l'adozione di tale strumento ritenendolo inidoneo dato il profilo di rischio del ricorrente.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Censura per travisamento della prova in sede di ricorso per cassazione: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità e precisa che il vizio è configurabile solo se la motivazione introduce fatti inesistenti o omette la valutazione di prove decisive, circostanza non riscontrata.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti né l'interpretazione delle intercettazioni compiuta dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia manifesta illogica o irragionevole.
  • Le contestazioni basate su diversa lettura o decontestualizzazione delle intercettazioni sono, di regola, questioni di merito e difficilmente ammesse in Cassazione.
  • Per ottenere la revoca di una misura cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare violazioni normative specifiche o una motivazione manifestamente illogica nel provvedimento impugnato; la generica doglianza sulla valutazione delle esigenze cautelari è inadeguata.
  • La presenza di precedenti penali, la caratura criminale, l'assenza di un'attività lavorativa e gli elementi indicativi di rischio di reiterazione costituiscono ragioni concrete per la conferma della custodia cautelare.
  • La sanzione per ricorso inammissibile può comprendere condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; chi impugna deve valutarne il rischio.

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