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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1325/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui il Tribunale aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione di sostanza stupefacente) e aveva disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta addosso all'imputato e nel corso della perquisizione domiciliare, nonché dei telefoni cellulari. Il ricorrente deduce carenza e illogicità della motivazione circa la confisca, contestando l'assenza di un sufficiente nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato accertato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari, disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha spiegato che per disporre la confisca occorre motivare il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto dell'accertamento; non è sufficiente riferirsi a ipotetici proventi di precedenti cessioni non accertate nella sentenza stessa.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la relativa pronuncia è impugnabile in cassazione per vizio di motivazione quando concerne la confisca

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma che consente la riqualificazione del fatto in materia di stupefacenti; nel caso in esame il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; la Corte richiama che la confisca deve essere motivata con riferimento al vantaggio economico derivante dal reato oggetto dell'accertamento

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla ricorribilità per cassazione del patteggiamento sul capo relativo alla confisca per vizio di motivazione

  • Giurisprudenza: Sez. U, 26/09/2019, Savin

    Conferma la possibilità di sindacare in cassazione vizi di motivazione nelle sentenze di patteggiamento in materia di confisca

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016

    Principio secondo cui la confisca deve fondarsi sul rapporto di pertinenzialità tra il bene e il reato accertato nella sentenza; non può basarsi su ipotesi di precedenti cessioni non accertate

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 (Lanzi, Rv. 272204)

    Sottolinea che somme destinate ad ulteriori acquisti di droga non sono automaticamente confiscabili se non qualificabili come strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato accertato

Massime di principio

  • La confisca è ammissibile solo se è adeguatamente motivato il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato effettivamente accertato.
  • In caso di detenzione ai fini di spaccio (anche patteggiata), non è sufficiente presumere che il denaro o altri beni siano provento di precedenti cessioni non giudizialmente accertate.
  • Le somme destinate a futuri acquisti di stupefacenti non si qualificano automaticamente come 'prodotto' o 'profitto' del reato e richiedono specifica motivazione per la confisca.
  • Anche nella sentenza di patteggiamento il giudice deve fornire motivazione congrua e logica se dispone la confisca; in difetto la decisione è sindacabile in cassazione.
  • Per i telefoni cellulari va dimostrato il loro ruolo strumentale o il collegamento diretto all'attività delittuosa per giustificare la confisca.

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