Cassazione Penale, Sentenza n. 1325/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui il Tribunale aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione di sostanza stupefacente) e aveva disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta addosso all'imputato e nel corso della perquisizione domiciliare, nonché dei telefoni cellulari. Il ricorrente deduce carenza e illogicità della motivazione circa la confisca, contestando l'assenza di un sufficiente nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari, disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha spiegato che per disporre la confisca occorre motivare il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto dell'accertamento; non è sufficiente riferirsi a ipotetici proventi di precedenti cessioni non accertate nella sentenza stessa.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il patteggiamento; la relativa pronuncia è impugnabile in cassazione per vizio di motivazione quando concerne la confisca
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma che consente la riqualificazione del fatto in materia di stupefacenti; nel caso in esame il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio
art. 240 cod. pen.
Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; la Corte richiama che la confisca deve essere motivata con riferimento al vantaggio economico derivante dal reato oggetto dell'accertamento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla ricorribilità per cassazione del patteggiamento sul capo relativo alla confisca per vizio di motivazione
Giurisprudenza: Sez. U, 26/09/2019, Savin
Conferma la possibilità di sindacare in cassazione vizi di motivazione nelle sentenze di patteggiamento in materia di confisca
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016
Principio secondo cui la confisca deve fondarsi sul rapporto di pertinenzialità tra il bene e il reato accertato nella sentenza; non può basarsi su ipotesi di precedenti cessioni non accertate
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 (Lanzi, Rv. 272204)
Sottolinea che somme destinate ad ulteriori acquisti di droga non sono automaticamente confiscabili se non qualificabili come strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato accertato
Massime di principio
- La confisca è ammissibile solo se è adeguatamente motivato il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato effettivamente accertato.
- In caso di detenzione ai fini di spaccio (anche patteggiata), non è sufficiente presumere che il denaro o altri beni siano provento di precedenti cessioni non giudizialmente accertate.
- Le somme destinate a futuri acquisti di stupefacenti non si qualificano automaticamente come 'prodotto' o 'profitto' del reato e richiedono specifica motivazione per la confisca.
- Anche nella sentenza di patteggiamento il giudice deve fornire motivazione congrua e logica se dispone la confisca; in difetto la decisione è sindacabile in cassazione.
- Per i telefoni cellulari va dimostrato il loro ruolo strumentale o il collegamento diretto all'attività delittuosa per giustificare la confisca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1321/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1323/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1324/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1326/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1327/2022 del 14/01/2022
- Sentenza penale · 14 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1328/2022 del 14/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →