Cassazione Civile, Ordinanza n. 32167/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla commissione tributaria una proposta di compensazione ricevuta, deducendo di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle di pagamento presupposte. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e confermato l'esito in appello. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul processo tributario e del regime di valutazione della prova, lamentando che la decisione d'appello non avesse considerato le relate di notifica delle cartelle prodotte in giudizio; con il secondo ha censurato l'ammissibilità dell'impugnazione, sostenendo che fosse stata proposta contro un estratto di ruolo. Il resistente ha depositato controricorso; l'Agenzia delle Entrate e la Regione Campania sono rimaste intimate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della decisione di merito fosse carente perché aveva affermato l'inesistenza della notifica delle cartelle senza dare conto dell'esame delle relate prodotte dall'agente della riscossione. Ha invece rigettato il secondo motivo, chiarendo che l'atto impugnato in primo grado non era un estratto di ruolo ma una proposta di compensazione ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della documentazione sulla notificazione delle cartelle e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, commi 1 e 2
La Corte richiama la disciplina del deposito e della valutazione della documentazione nel processo tributario, censurando il mancato esame delle relate di notifica prodotte in giudizio.
Sono evocati come parametri della doglianza sulla valutazione del materiale istruttorio e sul contraddittorio; la Corte valorizza la necessità che il giudice dia conto dell'esame dei documenti acquisiti.
Sono i parametri del sindacato di legittimità richiamati nei motivi di ricorso.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La Corte esclude la violazione dedotta perché l'atto impugnato non era un estratto di ruolo, ma una proposta di compensazione.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 28-ter
La proposta di compensazione impugnata in primo grado è stata qualificata come atto adottato ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'amministrazione o l'agente della riscossione producono documenti relativi alla notificazione degli atti presupposti, il giudice di merito deve dar conto in motivazione dell'esame di tale documentazione; una decisione che affermi l'inesistenza della notifica senza confrontarsi con le relate prodotte è viziata.
- L'impugnazione va qualificata in base all'atto effettivamente contestato: se il contribuente impugna una proposta di compensazione ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, non può essere trattata come ricorso contro un estratto di ruolo.
- La censura di omesso esame del materiale istruttorio è fondata quando la sentenza di merito ignora documenti decisivi ritualmente depositati e rilevanti per verificare la ritualità della notificazione delle cartelle di pagamento.
- In sede di rinvio, il giudice deve procedere a un esame compiuto della documentazione in atti per verificare l'effettivo esito della notificazione degli atti presupposti e regolare le spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32024/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32025/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32026/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32027/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32028/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32029/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →