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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 30770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato l'avviso di accertamento IRES relativo al 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato come elusiva l'operazione di cessione e acquisizione di un contratto di leasing relativo a un'azienda commerciale. L'Amministrazione aveva ritenuto l'operazione finalizzata esclusivamente a ottenere vantaggi fiscali mediante la creazione di costi fittizi e crediti IVA, recuperando a tassazione costi per 648.655 euro. In Cassazione, il motivo decisivo ha riguardato la violazione del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 37-bis, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973: l'Agenzia aveva invitato la contribuente a presentarsi presso l'ufficio, concesso soltanto 15 giorni e omesso di indicare specificamente i motivi di applicabilità della disciplina antielusiva, anziché richiedere chiarimenti scritti entro 60 giorni. Inoltre, l'avviso non aveva esaminato specificamente le giustificazioni fornite dalle società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario delle contribuenti. L'avviso di accertamento è stato quindi dichiarato nullo per violazione delle formalità essenziali del contraddittorio preventivo e dell'obbligo di motivazione sulle giustificazioni del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alle società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, commi 1 e 2

    Disciplina le operazioni potenzialmente elusive e consente all'Amministrazione di disconoscere vantaggi tributari indebiti quando le operazioni, pur formalmente valide, risultano prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a ottenere benefici fiscali.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, comma 4

    L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente [...] di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

    Il contraddittorio preventivo antielusivo deve rispettare modalità inderogabili: richiesta scritta di chiarimenti, termine di 60 giorni e indicazione dei motivi per cui l'operazione sarebbe riconducibile alla disciplina antielusiva. La violazione di tali prescrizioni comporta la nullità dell'avviso.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, comma 5

    L'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente.

    L'Amministrazione deve confrontarsi espressamente nell'avviso con le ragioni e i chiarimenti forniti dal contribuente; non è sufficiente indicare soltanto gli elementi ritenuti sintomatici dell'elusione.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 39 e 40

    Sono state richiamate nel giudizio con riferimento ai poteri di accertamento, ma la Cassazione non ha esaminato le relative censure perché assorbite dall'accertata nullità dell'avviso per violazione dell'art. 37-bis.

  • Art. 109 TUIR

    Riguarda i criteri di imputazione temporale e di deducibilità dei componenti negativi di reddito. Le questioni relative alla deducibilità dei costi sono rimaste assorbite dall'accoglimento del motivo processuale.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta un'operazione come elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, il contraddittorio preventivo non è una formalità facoltativa: deve essere instaurato per iscritto, con un termine di 60 giorni e con l'indicazione concreta dei motivi di applicabilità della norma.
  • Un invito informale a presentarsi presso l'ufficio, un termine inferiore a 60 giorni o un generico richiamo alla disciplina antielusiva non equivalgono al contraddittorio previsto dalla legge e possono determinare la nullità dell'avviso.
  • L'avviso di accertamento deve esaminare specificamente le giustificazioni fornite dal contribuente. Una motivazione che ignori tali spiegazioni è viziata e può comportare la nullità dell'atto.
  • In presenza di una violazione delle garanzie procedimentali sanzionata con la nullità, il giudice può annullare l'accertamento senza esaminare le questioni sostanziali sull'effettiva elusività dell'operazione o sulla deducibilità dei costi.
  • Il contribuente che riceve un invito relativo a una contestazione antielusiva dovrebbe verificare immediatamente forma della richiesta, termine concesso, motivi indicati e successivo recepimento delle proprie difese nell'avviso.

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