Cassazione Civile, Ordinanza n. 26134/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donataria)
La controversia
Un soggetto, dopo la morte del genitore comune, aveva promosso azione di riduzione per lesione di legittima nei confronti della sorella, beneficiaria di una donazione fatta in vita dal de cuius. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo prescritta l'azione, assumendo come dies a quo della prescrizione la data di apertura della successione, coincidente con la morte del donante. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite in tema di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione, perché nella specie la sorella donataria aveva rinunciato all'eredità e quindi la lesione sarebbe stata percepibile solo dal momento in cui egli aveva accettato l'eredità del padre.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ritenuto che, anche a voler prescindere dalla questione generale della decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione delle donazioni, la tesi del ricorrente si fondava sull'erroneo presupposto che la rinuncia all'eredità da parte di un altro legittimario potesse modificare la quota di riserva spettante. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la quota di riserva va determinata con riguardo alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non alla situazione successiva derivante da rinunzia o prescrizione dell'azione di riduzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto sul piano processuale, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura si pone in contrasto con un principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, legittima l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di applicazione del comma 1-quater.
Richiamato solo indirettamente nel tema dell'azione di riduzione e della quota di riserva, ma non esplicitamente citato nel testo; pertanto non è assunto come norma decisiva.
Cass., S.U., n. 20644/2004
la prescrizione dell'azione di riduzione decorre dall'accettazione del chiamato solo in relazione alle disposizioni testamentarie lesive della legittima, mentre decorre dalla data della morte per le donazioni
Per le donazioni la prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data della morte del donante, non dall'accettazione dell'eredità da parte del legittimario.
Cass., S.U., n. 13429/2006
l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari
La quota di legittima si determina al momento dell'apertura della successione e non si modifica per effetto di rinunce o prescrizioni successive di altri legittimari.
Massime di principio
- Nell'azione di riduzione relativa a donazioni, il termine di prescrizione decorre, in linea di principio, dalla morte del donante, perché è in quel momento che si apre la successione e diviene attuale la verifica della lesione di legittima.
- La quota di riserva di ciascun legittimario deve essere calcolata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione; eventi successivi, come la rinuncia all'eredità o il mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte di altri legittimari, non incidono sulla misura della legittima.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la censura pretende di rimettere in discussione un principio già consolidato delle Sezioni Unite senza offrire argomenti idonei a superarlo.
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