Cassazione Civile, Ordinanza n. 16720/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, avanzata dalla Questura competente, di proroga del trattenimento disposto in funzione dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento/espulsione. All'udienza davanti al Giudice di pace, la difesa dell'interessato si è opposta alla proroga deducendo, in particolare, la manifesta illegittimità del trattenimento originario, perché disposto soltanto dopo un lungo intervallo di tempo rispetto al decreto di espulsione a titolo di misura di sicurezza. Il Giudice di pace ha comunque prorogato il trattenimento per ulteriori 30 giorni. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE e degli artt. 11 e 13 Cost., sostenendo che in sede di proroga non fosse precluso il controllo sulla legittimità del decreto di trattenimento originario e della sua convalida, in contrasto con la decisione impugnata che aveva ritenuto tale esame inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, richiamando il precedente già espresso secondo cui, nel giudizio di proroga del trattenimento, può essere contestata la legittimità del decreto iniziale di trattenimento e della relativa convalida. Ha quindi accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di pace. Quanto alle spese, non ha disposto regolazione in favore dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato contro una Amministrazione statale, affermando che la liquidazione del compenso e delle spese del difensore deve avvenire secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002 davanti al giudice competente, nel caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 15, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato come parametro normativo della censura; la Corte, aderendo al precedente invocato, ammette che nel giudizio di proroga possa essere esaminata anche la legittimità del trattenimento originario.
art. 15 della direttiva 2008/115/CE
Invocato dal ricorrente quale fonte eurounitaria di disciplina del trattenimento e della sua proroga.
artt. 11 e 13 Cost.
Richiamati a sostegno della censura relativa alla libertà personale e al rispetto del quadro costituzionale dei provvedimenti restrittivi.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
La Corte afferma che il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati secondo tale disposizione, mediante istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
In caso di giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata; se la cassazione è senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La Corte esclude che la norma, che prevede la condanna alle spese in favore dello Stato, si riferisca all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di proroga del trattenimento dello straniero è ammissibile contestare anche la legittimità del decreto originario di trattenimento e della sua convalida, non essendo il controllo limitato al solo segmento della proroga.
- La preclusione dell'esame dei vizi del provvedimento iniziale non può essere opposta quando tali vizi incidono sulla legittimità complessiva della protrazione della restrizione.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. 115/2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
- In caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione delle spese del patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
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